F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LUGARESI EDMEO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIO- NE FINO AL 10.1.1998 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CESENA/LUC- CHESE LIBERTAS DEL 6.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 347 del 3.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. LUGARESI EDMEO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIO- NE FINO AL 10.1.1998 INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CESENA/LUC- CHESE LIBERTAS DEL 6.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 347 del 3.5.1996) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, ríformando in parte il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, ha ridotto la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente dell' A.C, Cesena dal 10.4.1998 al 10.1.1998 (Com. Uff: n. 347 del 3 maggio 1996). Ricorreil destinatario della sanzione chiedendo che questa venga "congruamente" ridotta. La C.A.F ritiene invece di confermare la sanzione, non essendovi alcun motivo utile ai fini dell'accoglimento del ricorso. II comportamento tenuto dal Presidente del Cesena Edmeo Lugaresi,nei confironti del Direttore di gara prima e del guardalinee subito dopo, è di particolare gravítà e come tale non puo essera minimizzato o quanto meno sottovalutato accampando difformítà di valutazione da parte dei primi giudici relativamente a trascurabili dettagli sulle modalità degli avvenimenti. Residua invero che un Presidente di una società di calcio, cui istituzionalmente incombe I'onere di carattere sportivo ed etico di tutelare la dignità e I'incolumità dei direttori di gara e dei collaboratori di ques'ultimo si sia lasciato andare in comportamenti di violenza, d'ingiurie e d'intimidazione che devono necessariamente-essere oggetto di censura e di sanzione. La sanzione pertanto va confermata. Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dal Sig. Lugaresi Edmeo ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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