F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. MAGENTA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA, IN RELAZIONE ALL’IMPIEGO DEL CALCIATORE CEVOLATTI MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 3.5.1996) .

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. MAGENTA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA, IN RELAZIONE ALL'IMPIEGO DEL CALCIATORE CEVOLATTI MARCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica Com. Uff. n. 37 del 3.5.1996) . II 18 gennaio 1996 I'A.C. Magenta, dopo aver ritualmente richiesto all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lombardia la posizione del calciatore Cevolatti Marco ed aver ricevuto comunicazione che lo stesso risultava svincolato a tutto I'11 gennaio 1996, provvedeva a depositare la richiesta di tesseramento. II calciatore partecipava, quindi , alle gare Magenta/Cairate del 21 gennaio 1996 e Parabiago/Magenta dell'11 febbraio 1996. II 13 febbraio 1996 l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. comunicava anche alla predetta società che il calciatore in questione risultava tesserato dal 13 ottobre 1994 per il Club F.C. Morbio affiliato alla Federazione svizzera e che quindi non poteva essere tesserato per:la anzidetta società."in quanto sprovvisto della necessaria autorizzazione". Sulla base di tali presupposti la F.I.G.C. provvedeva a revocare il tesseramento del calciatore ai sensi dell'art. 42 lett. a) N.O.I.F.. L'A.C. Parabiago in relazione alla surricordata gara dell'11 febbraio 1996 inoltrava ricorso alla Commissione Disciplinare lamentando I'irregolarità della posizione del calciatore. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 37. del 3 maggio 1996, respingeva il reclamo della A.C. Parabiago e nel contempo facendo applicazione dall'art. 7 comma 8 C.G.S., comunicava alla A.G. Magenta la penalizzazione di due punti in classifica in relazione alle due gare prima ricordate. Tale decisione viene ora impugnata dalla società davanti a questa C.A.F.. Dall'esposizione compiuta in narrativa e dalla risultanze emergenti dagli atti acquisiti al presente giudizio risulta in maniera non equivoca che I' errore in cui è incorsa la società ricorrente nel perfezionare la procedura di tesseramento del calciatore in questione e, conseguentemente nell'utilizzarlo in gare ufficiali, trova certamente causa e ragione esclusiva nel comportamento complessivamente tenuto dalla Federazione, che ha ingenerato non esatti convincimenti sulla circostanza dello svincolo del calciatore. Già la scusabilità dell'errore, istituto di generale applicazione nel nostro ordinamento,dovrebbe portare a ritenere che nella specie non potrebbe farsi applicazione della sanzione prevista dall'art.7, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva di cui, invece, si è fatta applicazione nella decisione impugnata. Peraltro, nella specie, ad escludere I'applicabilità di tale norma si pone in maniera concludente il disposto, richiamato nel provvedimento di revoca della Federazione del 13 febbraio 1996, dall'art. 42 lett. a) N.O.I.F. in forza del quale la revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, revoca, quindi, inidonea a spiegare i suoi effetti nei con fronti di gare disputate in data anteriore (rispettivamente il 21gennaio e I'11 febbraio 1996). II ricorso va, quindi, accolto. Per questi motivi la C.A.F. accoglie I'appello come innanzi proposto dell'A.C.Magenta di Magenta (Milano), annullando I'impugnata delibera nella parte che infligge alla società appellante la sanzione della penalizzazione di n. 2 punti nella classifica 1995/96. Dispone la restituzione della tassa versata.
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