F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. SEGRATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROZZA- NO/SEGRATE DEL 3.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 de1 3.5.1.996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. SEGRATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROZZA- NO/SEGRATE DEL 3.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 37 de1 3.5.1.996) L'A.C, Rozzano proponeva reclamo in relazione alla gara disputata il aprile1996 con I'A.C. Segrate evidenziante I'irregolarità della partecipazione nelle file della squadra avversaria del calciatore Cazzamali Luca, squalificato per 3 (tre) giornate. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia,con decisione pubblicata nel C.U. n. 37 del 3 maggio 1996, accoglieva il reclamo,infliggendo all'A.C. Segrete la punizione sportiva della perdita della gara-0-2, nonché I'ammenda di L. 300.000; squalificava per un'ulteriore giornata il calciatore Cazzamali Luca ed inibiva fino e tutto il 18 maggio 1996 il dirigente accompagnatore dell'A.C. Segrate, Sig. Cazzamali Alessandro, . Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A..F dall'A.C. Segrate che invoca I'applicazione dell'art.36, comma 1, N.O.I.F. concernendo la squalifica il campionato Juniores e di contro la gara contestata la 1a Categoria. II ricorso è fondato. Invero il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione ai sensi dell'art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva, nella gara del campionato di competenza sicché deve ritenersi consentita e, quindi, legittima la sua partecipazione ed una gara inserita in un campionato diverso, come è avvenuto nella specie.. IL reclamo va quindi accolto. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dell'A.C. Segrate di Segrate (Milano), annulla in toto l'impugnata delibera, ripristinando altresì il risultato di 1-1 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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