F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALDINI UNES AVVERSO DECISIONI MERITO, GARA GIOVANISSIMI ALDINI UNES/BOLLATESE DEL 5.5.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica – Com.. Uff. n. 3 del 9.5. 1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALDINI UNES AVVERSO DECISIONI MERITO, GARA GIOVANISSIMI ALDINI UNES/BOLLATESE DEL 5.5.1996 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica - Com.. Uff. n. 3 del 9.5. 1996) Ricorre I'.U.S. Aldini Unes avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica che, accogliendo il reclamo proposto dalla U.S. Bollatese 1919, ha comminato le sanzioni della perdita della gara del 5.5.1996 Aldini Unes/Bollatese per 0-2, della squalifica per una gara ufficiale del calciatore Marzano William e I'ammenda di L. 50.000 alla Società Aldini Unes. II ricorso va respinto, essendo insuperable e non giustificabile il fatto che il calciatore Marzano era in posizione irregolare allorché partecipò alla gara del 5.5.1996 disputata fra la Aldini Unes e la Bollatese. Non può infatti essere preso in considerazione il rilievo secondo cui il calciatore avrebbe, alla data in cui fu disputata la partita, già scontato le due giornate di squalifica che gli erano state inflitte. È di palmare evidenza che la mancata utilizzazione del calciatore prima ancora che fosse stata comminata la sanzione non può essere considerata esecuzione della stessa. La società reclamante ha infatti eccepito che il calciatore Marzano, dopo avere scontato la giornata di squalifica automatica conseguente all'espulsione, non fu utilizzato nella partita successiva, disputata però prima che fosse stata inflitta la seconda giornata di squalifica da parte dell'organo giudicante. In definitiva si sostiene che essendo stato il calciatore espulso in occasione della gara del 25.4.1996, avrebbe egli scontato la prima giornata di squalifica (quella automatica ed inevitabile) non partecipando alla gara del 28 aprile successivo. E fin qui il rilievo è esatto. Non si può però condividere I' altro rilievo secondo cui essendo stato egli squalificato per un'altra giornata solo con il Comunicato del 3.5.1996, gli dovrebbe essere accreditata, come scontata, la sanzione per non avere partecipato alla gara del 01.05.1996 e cioè ad una gara disputata prima ancora che fosse comminata la squalifica. La tesi secondo cui la società non avrebbe utilizzato il calciatore nella gara dell' I 1.5.1996 in previsione della seconda giornata di squalifica è cosi surrettizia, da non meritare accoglimento. Per questi motivi la C.A.F, respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. Aldini Unes di Milano ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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