F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. FOSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBARNA/FOSSANESE DEL 14.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 36 del 18.4.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 37/C Riunione del 6 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. FOSSANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LIBARNA/FOSSANESE DEL 14.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 36 del 18.4.1996) L'appello proposto dall'US Fossanese Calcio avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, pubblicata sul C.U. n. 36 del 18 aprile 1996, va dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 23 n. 5 C.G.S., in quanto la reclamante non ha rassegnato i motivi a sostegno della impugnazione secondo il disposto dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio dei motivi dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali, I'appello dall'U.S. Fossanese Calcio di Fossano (Cuneo) ed ordina I'incameramento della relativa tassa.
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