F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL’ F.C. SAN LAZZARO, DEL SIG. GALASSI GIUSEPPE DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO E DEL SIG. GIBELLINI GIANNI AVVERSO DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA L.N.D., DI CUI AL COM. UFF. N. 193 DEL 19.4.1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATO- RE FEDERALE (F.C. San Lazzaro: inibizione per mesi 6 Sig. Galassi Giuseppe e ammenda di L. 2.000.000; Sig. Galassi Giuseppe: inibizione per mesi 6; U.S. Sassuolo Calcio: inibizione per mesi 6 Sig. Gibellini Gianni e ammenda di L. 2.000.000; Sig. Gibellini Gianni: inibizione per mesi 6)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL' F.C. SAN LAZZARO, DEL SIG. GALASSI GIUSEPPE DELL'U.S.
SASSUOLO CALCIO E DEL SIG. GIBELLINI GIANNI AVVERSO DECISIONI
DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA L.N.D., DI CUI AL COM.
UFF. N. 193 DEL 19.4.1996, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATO-
RE FEDERALE (F.C. San Lazzaro: inibizione per mesi 6 Sig. Galassi Giuseppe
e ammenda di L. 2.000.000; Sig. Galassi Giuseppe: inibizione per mesi 6; U.S.
Sassuolo Calcio: inibizione per mesi 6 Sig. Gibellini Gianni e ammenda di L.
2.000.000; Sig. Gibellini Gianni: inibizione per mesi 6)
Con atto del 19.3.1996 il Procuratore Federale, rilevato - sulla base di accertamenti svolti dall' Ufficio Indagini -.che il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Alessandro Cocchi da parte della A.C. Casalgrande, titolare del cartellino, all'U.S. Sassuolo Calcio era Avvenuto in violazione delle relative disposizioni, in quanto, per evitare di incorrere nella limitazione del doppio trasferimento in una stagione, si faceva risultare, contrariamente al vero, che il Cocchi, già temporaneamente trasferito per la stagione sportiva 1993/94 dalla A.C. Casalgrande al F.C. San Lazzaro, veniva trasferito in via definitiva da quest'ultima all'U.S. Sassuolo Calcio, senza ritornare nella disponibilità dall'A.C. Casalgrande, come
invece era realmente accaduto, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Gianni Gibellini e Giovanni Soli (presidente e direttore sportivo del Sassuolo Calcio Roberto Gottardi e Giampaolo Gottardi (presidente e direttore generale della soc. Casalgrande), Giuseppe Galassi, già presidente della soc. San Lazzaro, nonché le tre società, perché rispondessero i primi cinque di violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. é le società di violazione dell'art. 6 comma 1 e 2 C.G.S., per responsabilità diretta e oggettiva. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 193.del 19.4.1996, ritenuti accertati i fatti sottoposti al suo esame, rilevato che non era accoglibile la tesi difensiva del Gibellini (in quanto la proclamata estraneità ai fatti stessi risultava in contrasto con le dichiarazioni del Soli, nonché con la logica, in quanto non appariva plausibile che il Soli medesimo agisse per conto dalla sociétà ma all'insaputa della stessa, ad onta della evidente notorietà del comportamento di costui),affermava la sussistenza delle violazioni ascritte ai deferiti, infliggendo ai tesserati sei mesi di inibizione e alle società I'ammenda di L. 2.000.000. Avverso tale delibera presentavano a questa C.A.F separati ricorsi, oggi riuniti per connessione, il F.C. San Lazzaro, il Galassi, I'U.S. Sassuolo Calcio e il Gibellini.
Nell'interesse del San Lazzaro si deduceva che il tesseramento del Cocchi era stato definitivo e reale; solo che la successiva retrocessione delta squadra aveva costretto ad un ridimensionamento degli organici, nel quale era rimasto coinvolto il Cocchi, offerto prima alla soc. Casalgrande (luogo di sua residenza) e poi, su indicazione collaborativa della stessa, al Sassuolo. Se fra le dette società vi erano stati accordi intermedi, ciò era avvenuto nella più assoluta estraneità del San Lazzaro, nulla dimostrando in contrario né I'accordo del 10.8.1994.intercorso fra le stesse, né le dichiarazioni del Soli. E solo I'offerta di collaborazione proveniente dal Casalgrande, aveva indotto il San Lazzaro a consegnare a tale società la lista di trasferimento del calciatore; quindi nulla giustificava la punizione inflitta all'appellante, che ne chiedeva I'annullamento.
II Galassi proclamava, a sua volta, la totale estraneità al fatto in contestazione, perche sia il trasferimento del Cocchi dal Sassuolo al Casalgrande, sia quello precedente dal San Lazzaro al Sassuolo erano avvenuti quando egli non era più presidente della soc. San Lazzaro. Infatti, il 19.5.1994 erano state rassegnate le sue dimissioni dalla carica, come ufficialmente comunicato alla Divisione Interregionale della L.N.D.. L'affermazione di responsabilità nei suoi confronti era dunque manifestamente infondata.
Nell'interesse del Sassuolo e del Gibellini, con separati ma identici atti d'appello si deduceva l'estraneità degli appellanti ai fatti ascritti, in quanto gestore autonomo dell' operazione era stato il Soli, che godeva di ampia sfera operativa in seno alla società. II Ghibellini solo nell'estate del 1995 era venuto a conoscenza della scrittura 10.8.1994 e quindi né lui né la società avevano partecipato ad alcuna operazione irregolare. Era quindi chiesto l'annullamento dell'impugnata delibera. Ciò premesso, osserva anzitutto la C.A.F. che i fatti storici addebitati agli attuali appellanti non possono essere validamente contestati, in quanto vi è in atti la prova documentale (costituita dall'atto privato 10.8.1994, sottoscritto dal Soli per la soc. Sassuolo e dal Gottardi per la soc. Casalgrande) attestante la reale situazione di tesseramento del calciatore Cocchi e I'elusione delle norme regolamentari concernenti la posizione dello stesso, ovvero il doppio trasferimento in una stagione, celato con fittizi passaggi del cartellino. La tesi difensiva svolta dalla soc. San Lazzaro - cioè la propria estraneità a tale accordo - appare pretestuosa, giacché non ha alcuna credibilità che la stessa si disinteressasse totalmente del trasferimento del Cocchi e lasciasse che lo stesso fosse gestito dalla soc. Casalgrande alla quale era stata consegnata la lista "aperta", che consentiva il passaggio del calciatore dalla soc. Casalgrande come invece il documento di cui sopra comprova.
Non è dubitabile altresì, che la manovra clandestinamente in tal modo costituisca violazione del dovere di lealtà e rispetto dei regolamenti sancito dall'art.1 C.G.S. sul che violazione del dovere di lealtà e rispetto dei regolamenti, sancito dell'art.
1. C.G.S. sul che, del resto, nemmeno gli appellanti espongono riserve.
Appare quindi, anzitutto, provata la responsabilità della soc. San Lazzaro, per la occulta ma evidente partecipazione a tale manovra; essa non è tuttavia addebitabile al Galassi, che malamente è stato deferito come "ex presidente", in quanto è provato in atti che da tale carica egli si era dimesso - con ufficiale comunicazione ai competenti Organismi di Lega - sin dal 19.5.1994 e cioè da prima che il Cocchi fosse trasferito e che il documento 10.8.1994 fosse redatto .
La delibera impugnata deve dunque essere annullata nei suoi confronti. È invece inattendibile la proclamala estraneità della soc. Sassuolo e del suo presidente Gibellini, in quanto vanamente si ancora alla esclusiva e personale responsabilità del Soli; invero, è pacifico che questi rappresentasse tale società e che I'incarico non potesse provenirgli che dal suo legale rappresentante, ovvero il presidente Gibellini. Quando poi si afferma che il Soli godeva, all'interno della società, di una sfera di autonomia pressoché incontrollata; si ammette l'esistenza di una tolleranza e di un inadeguato controllo sul suo operato, che non può non costituire la responsabilità del dirigente della società stessa, nel cui nome e per il cui interesse il Soli concretamente operava. Ciò dicasi, anche a tacere delle ammissioni del Soli, circa la perfetta consapevolezza del suo operare, da parte della soc. Sassuolo e del suo presidente.
Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello del F.C. San Lazzaro di San Lazzaro di Savena (Bologna), annulla la sanzione dell' inibizione per mesi 6 inflitta al Sig. Galassi Giuseppe, confermando nel resto:
- accoglie I'appello del Sig. Galassi Giuseppe, annullando la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante;
- respinge gli appelli dall'U.S. Sassuolo Calcio di Sassuolo (Modena) e del Sig. Gibellini Gianni;
- ordina la restituzione delle tasse versate dal F.C. San Lazzaro e dal Sig. Galassi Giuseppe;
- dispone l'incameramento delle tasse versate dall'U.S. Sassuolo Calcio e dal Sig. Gibellini Gianni
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