F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE ROGOLINO PASOUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 95 del 7.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 39/C Riunione del 13 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE ROGOLINO PASOUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria-Com. Uff. n. 95 del 7.5.1996) L'A.S. Roccella ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare di cui al C.U. n. 95 del 7 maggio 1996 che, confermando la precedente decisione del Giudice Sportivo, convalidava la squalifica del calciatore Pasquale Rogolino fino al 31 dicembre 1998. II reclamo, a parere di questa Commissione, non può trovare accoglimento in quanto dal rapporto arbitrale risulta in modo inequivoco che il calciatore Rogolino aggredì il Direttore di gara prima spintonandolo e poi colpendolo con uno schiaffo al volto. La sanzione appare congrua ed adeguata all'obiettiva gravità del fatto e pertanto merita di essere confermata. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Roccella di Roccella Ionica (Reggio Calabria) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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