F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA POLISPORTIVA AMERINA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA S.S. SELCI NARDI, DELL’A.C. MAGIONE E DI TESSERATI VARI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO, PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SELCI NARDI/MAGIONE DEL 18.12.1994 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 60 del 12.7.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DEL PROCURATORE FEDERALE E DELLA POLISPORTIVA AMERINA AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DELLA S.S. SELCI NARDI, DELL'A.C. MAGIONE E DI TESSERATI VARI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE MEDESIMO, PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA SELCI NARDI/MAGIONE DEL 18.12.1994 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 60 del 12.7.1995)
Con atto del 19 giugno 1995 il Procuratore Federale deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria le società S.S. Selci Nardi e A.C.. Magione, per rispondere di illecito sportivo, ai sensi dall'art. 2 comma 1 C.G.S., in relazione a comportamenti antiregolamentari posti in essere nel corso della gara Selci Nardi/Magione, valida per il Campionato di Promozione, disputatasi il 18.12.1994 e terminata con il punteggio di 1 - 1; in particolare, in base a quanto refertato dal guardalinee, Raffaele Pellegrini, e a seguito degli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, si faceva carico al Consolo, allenatore calciatore dall'A.C. Magione, di avere invitato al 40° del secondo tempo il suo compagno Cricco a comunicare ad altro calciatore della stessa squadra, che aveva effettuato una pericolosa azione d'attacco, "che la partita si era accordata tra le due società con il risultato di parità".
Dopo approfondita istruttoria dibattimentale la Commissione Disciplinare proscioglieva tutti gli incolpati.
Contro tale decisione, pubblicata nel Com. Uff. n. 60 dell'11 luglio 1995, hanno proposto gravame sia il Procuratore Federale che I' A.S. Amerina (quest'ultima ai sensi delI'art. 23 n. 3 C.G.S.).
Trattandosi di reclami che investono lo stesso provvedimento si rende opportuna una trattazione unitaria e al fine il Collegio ha disposto in via preliminare la riunione dei due procedimenti.
Osserva in primo luogo la C.A.F. che dall'omessa presentazione dei motivi da parte dell'A.S. Amerina, dopo il preannuncio telegrafico dell'impugnazione, consegue I'inammissibilità dell'appello per violazione dall'art. 27 n.2 lett. a) C.G.S..
L a Procura Federale ha censurato la decisione di prime cure, definendola non aderente alle risultanze acquisite per avere trascurato quanto riferito dal guardalinee Pellegri- ni, la cui funzione rendeva assolutamente attendibile la versione dei fatti fornita nel rapporto e confermata nel corso del procedimento.
A parere del Collegio I'appello non può trovare accoglimento.
La doglianza dell'appellante, peraltro espressa in termini generici quali il richiamo alla qualifica e, conseguentemente, al disinteresse del Pellegrini, sembra non tener conto della disamina dei fatti contenuta nella delibera impugnata: ed invero, la decisione di primo grado è frutto dell'accurata indagine condotta in sede dibattimentale, che ha evidenziato, tra I' altro, il contrasto tra la versione del guardalinee e quella dell'arbitro, mettendo in evidenza elementi oggettivi che sollevano fondati motivi di perplessità sul reale svolgimento dell'episodio.
II Collegio ritiene persuasive e fa proprie, senza necessità di ripeterle in questa sede, Ie argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Disciplinare, dal che consegue il rigetto dell'appello;
Per questi motivi, la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposi dal Procuratore Federale e della Pol. Amerina di Amelia (Terni), cosi provvede:
- dichiara inammissibile I'appello della Pol. Amerina per irregolare formalizzazione dello stesso;
- respinge quello del Procuratore Federale;
- ordina incamerarsi la tassa versata dal Pol. Amerina.
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