F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S.R. SCANDICCI CALCIO AWERSO DECISIONI MERITO GARA FINALI NAZIONALI ALLIEVI DILETTANTI VALLEVERDE RICCIONE/SCANDICCI CALCIO DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore per I’attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 68 del 21.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL C.S.R. SCANDICCI CALCIO AWERSO DECISIONI MERITO GARA FINALI NAZIONALI ALLIEVI DILETTANTI VALLEVERDE RICCIONE/SCANDICCI CALCIO DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore per I'attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 68 del 21.6.1995) All'esito della gara Valleverde Riccione/Scandicci Calcio, disputata il 14.5.1995, nel I'ambito delle Finali del Campionato Nazionale Allievi Dilettanti terminata col punteggio di 2 a 0, il C.S.R. Scandicci Calcio proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, era stato schierato il calciatore Bracci Marco, in posizione irregolare. La Commissione Disciplinare Nazionale presso il Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 21 giugno 1995, respingeva il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale il C.S.R, Scandici Calcio, reiterando la propria richiesta di aggiudicazione dell' incontro "a tavolino". L'appello è fondato. Ed invero il calciatore Bracci Marco, nel corso della gara Valleverde Riccione/Inter Club valevole quale Finale Regionale Allievi Dilettanti organizzata dal Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica incorreva nella quarta ammonizione che, ai sensi dall'art. 9 comma 8 C.G.S., comporta la squalifica per una giornata di gara. Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 3 maggio 1995 il Giudice Sportivo presso il detto Comitato Regionale infliggeva al Bracci la squalifica fino al 9.5.1995, e cioè una pena diversa, non prevista nella fattispecie, e per di più senza alcun contenuto afflittivo nei confronti del tesserato, in quanto nel periodo 4.5/9.5.1995 la formazione Allievi Regionali del FC. Valleverde Riccione non disputava alcuna gara. La pena "a tempo in concreto inflitta non arrivò però ad annullare, quella tipica ed automatica, di una giornata di gara, prevista appunto dell'art. 9 citato. Ne consegue che Bracci Marco fu irregolarmente schierato nella partita Valleverde Riccione/Scandicci Calcio del 14.5,1995, perché da ritenersi squalificato per una gara per il conseguimento della quarta ammonizione nella gara precedente a nulla essendo valsa la sanzione "a tempo" all'uopo formulata. Trova quindi applicazione, in accoglimento dell'appello, I'art. 7 comma 5 lettera a) C.G.S., che contempla, per I'eventualità, la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 in danno della sua squadra. Per questi motivi la C..A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal C.S.R. Scandicci Calcio di Scandicci (Firenze) annulla I'impugnata delibera, infliggendo al F.C. Valleverde Riccione la sanzione della punizione sportiva di perdita della suindicata gara per 0 a 2. Dispone la restituzione della relativà tassa.
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