F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE RASTELLI ANTONIO AVVERSO IL RIPRISTINO DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO A FAVORE DELL’ A.C. PORTOTORRES (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 28/D – Riunioni del 2/3.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE RASTELLI ANTONIO AVVERSO IL RIPRISTINO DEL VINCOLO DI TESSERAMENTO A FAVORE DELL' A.C. PORTOTORRES (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunioni del 2/3.6.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 28/D - Riunioni del 2/3.6.1995 la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo proposto dell' A.C. Portotorres avverso I' inclusione del calciatore Antonio Rastelli in lista di svincolo d' autorità, per inattività, disposta dal Comitato Regionale Sardegna in data 1.7.1994, ripristinando il tesseramento dello stesso a favore della società reclamante. Osservava la Commissione che il calciatore era partito per il servizio militare il 23.11.1994, facendo quindi scattare la preclusione allo svincolo per inattività, prevista dell'art. 109 comma 1 N.O.I.F.; che poi il Rastelli prestasse non servizio di leva ma volontario, e quindi di carriera, non modificava i termini della questione, alla luce della lettera della norma, che si riferiva a servizio militare o servizio obbligatorio equiparato. In ogni caso, I' art. 109 prevede che, per ottenere lo svincolo, il calciatore sia a disposizione della società entro il 30 novembre - il che non si era verificato nella specie, per la partenza del Rastelli in epoca precedente a tale scadenza. Avverso tale delibera ricorreva a questa C.A.F. il calciatore, insistendo per l'ottenimento dello svincolo, per la diversità fra la prestazione del servizio militare di leva e quello di carriera, ai fini dell'applicazione dall'art. 109 N.O.I.F. Ritiene questa Commissione che il gravame sia infondato, La norma più volte citata non si presta alla interpretazione riduttiva che ne fa l' appellante, dal momento che essa richiama non già il servizio militare di leva, ma il servizio militare in genere, evidentemente ricomprendendovi le ipotesi di volontariato (nella specie, si tratta di ferma speciale per un biennio e non di vera carriera militare) quale quella in esame. Non altrimenti potrebbe spiegarsi la genericità della formulazione normativa, che peraltro si estende anche alla prestazione di servizio civile sostitutivo (seconda ipotesi dall'art. 109). L'appellante, poi, non tiene alcun conto - e in nessun modo confuta - I' altro argomento esposto nella delibera impugnata, secondo il quale, comunque, la mancata messa a disposizione del calciatore entro il 30 novembre, vanifica la possibilità dello svincolo per inattività; essendo egli partito per il volontariato militare prima di tale scadenza, la condizione voluta dall'articolo citato non si è verificata. La delibera impugnata merita dunque conferma; I' appello deve essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i sueposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dal calciatore Rastelli Antonio e dispone I' incameramento della tassa versata.
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