F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL COSENZA t914 AVVERSO LA SAN2lONE DELL’AMMENDA DI L 15000000 CON DIFFIDA INFLlTTALE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART 6 TER CGS, IN RELAZIONE ALLA GARA COSENZA 19141 SALERNITANA DEL 1541995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 406 dei 23.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL COSENZA t914 AVVERSO LA SAN2lONE DELL'AMMENDA DI L 15000000 CON DIFFIDA INFLlTTALE; A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART 6 TER CGS, IN RELAZIONE ALLA GARA COSENZA 19141 SALERNITANA DEL 1541995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 406 dei 23.6.1995) Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti nel corso della riunione del 23 giugno 1995 sanzionava la società Cosenza 1914 con I'ammenda di L 15.000.000 con diffida, per violazione dell'art 6 ter commi 1 e 2 CGS in relazione alla gara Cosenza 1994/Salernitana del 15 aprile precedente Avverso tale decisione ha proposto appello la società,senza tuttavia inoltrare nei termini i motivi a sostegno del gravame Osserva il Collegio che I'omessa presentazione dei motivi di impugnazione nei termini perentori fissati dall'art. 27 n. 2 lettera a) CGS comporta la inammissibilità del reclamo a norma dall'art 23 nn 5 e 10 dello stesso Codice. Alla relativa declaratoria consegue I'incameramento della tassa di reclamo Per questi motivi la CAF dichiara inammissibile, ai sensi dall'art 27 n.2 lett, a) CGS, per omesso invio dei motivi dopo il preannuncio telegrafico, I'appello come sopra proposto dal Cosenza 1914 di Cosenza Dispone I'incameramento della relativa tassa
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