F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.5.1998 INFLITTA AL CALCIATORE CAPPONI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I’ Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 22.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 17.5.1998 INFLITTA AL CALCIATORE CAPPONI FRANCESCO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 49 del 22.6.1995) Con delibera pubblicata nel C.U. n. 37 del 25 maggio 1995, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Latina del Settore per I' Attività Giovanile e Scolastica squalificava fino al 17.5.2000 il calciatore Francesco Capponi dell'A.S. Nuova Circe, per avere, al termine della gara del Campionato Allievi Cos Latina/Nuova Circe, disputata il 18.5.1995, offeso e aggredito I' Arbitro, cagionandogli lesioni personali refertate come guaribili in sette giorni. L'U.S. Nuova Circe adiva il Giudice Sportivo di 2° Grado che, con la decisione di cui al C.U. n. 48 del 15 giugno 1995, riduceva la squalifica al 17.5.1998, tenendo conto della necessità di equilibrare le finalità afflittive della sanzione con quelle di recupero, tipiche dell'ambito sportivo giovanile. Avverso tale delibera si appellava a questa Commissione la medesima società di appartenenza, la quale instava per una ulteriore riduzione della squalifica, avuto riguardo alla giovanissima età del Capponi ed alla sua necessità di reinserirsi nel calcio giovanile e nella società civile. Ciò premesso, ritiene la C.A.F. che il gravame non sia meritevole di accoglimento. Da un lato deve sottolinearsi, come del resto avvenuto nelle precedente fasi del procedimento disciplinare, la rilevante gravità dei fatti indiscutibilmente commessi dal Capponi, e, dall'altro, rilevarsi che le argomentazioni difensive svolte in questa sede sono già state espressamente valutate, come dimostra I' avvenuta riduzione del provvedimento di squalifica, in termini di evidente mitezza. . L'appello va dunque respinto; la relativa tassa incamerata. Per i sueposti motivi la C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dall'A.S. Nuova Circe di San Felice Circeo (Latina) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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