F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE D’ONOFRIO BENEDETTO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 45 de 1 4.5.1995)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE D'ONOFRIO BENEDETTO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 45 de 1 4.5.1995)
II Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha impugnato dinanzi a questa Commissione la.decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, ripor tata sul Comunicato Ufficiale n. 45 pubblicato il 4 maggio 1995, con la quale al calciatore D'Onofrio Benedetto della Real Pandosia Tursi, riconosciuto colpevole di aver colpito con sputi il Direttore di gara al termine dell'incontro Rivello/Pandosia Tursi del 25.4.1995, è stata inflitta la squalifica per quattro giornate.
Tale decisione viene censurata per essere la sanzione inflitta troppo lieve rispetto ai fatti addebitati.
II ricorso è fondato.
Come si rileva dal rapporto deIl Arbitro, il D'Onofrio, al termine della gara, si avvicinava all'Arbitro medesimo mentre questi stava per raggiungere gli spogliatoi, e lo colpiva con sputi al capo.
Tale comportamento, di notevole gravità, appare suscettibile di sanzione ben più grave di quella inflitta dal Giudice Sportivo, sanzione che questa Commissione ritiene congruo determinare nella squalifica fino al 31 dicembre 1995.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, eleva al 31.12.1995 la sanzione della squalifica già inflitta dal primo giudice al calciatore D'Onofrio Benedetto.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GIORNATE INFLITTA AL CALCIATORE D’ONOFRIO BENEDETTO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 45 de 1 4.5.1995)"