F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL’ INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F. RIFERITA AL CALCIATORE DI BIN RIKI (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 16/D – Riunione del 12.12.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON IL CALCIO CATANIA IN ORDINE ALL' INDENNITÀ DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O.I.F. RIFERITA AL CALCIATORE DI BIN RIKI (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995) La C.A.F., con delibera assunta nel corso della riunione dell'1.12.1994 (Com. Uff. n. 10/C), in accoglimento dell'appello proposto dal Calcio Catania e in riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche pubblicata sul Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 4.7.1994, dichiarava il diritto della reclamante a percepire, da parte dell'A.S. Livorno Calcio, I'indennità di preparazione e promozione dovuta per il tesseramento del calciatore Di Bin Riki. In ottemperanza a tale deliberazione I'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C., in data 23.3.1995, quantificava I'indennità in L. 342.000.000. Reclamava I'A.S. Livorno Calcio, adducendo la illegittimità della decisione della C.A.F e un preteso errore di calcolo nel computo dell'indennità. La Commissione Vertenze Economiche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 12.12.1995, rigettava il reclamo. Avverso tale decisione ha proposto appello I'A.S. Livorno Calcio, reiterando le proprie richieste. La C.A.F. osserva che le alterne vicende normative e giurisprudenziali originate dall'istituto dell'indennità di Preparazione e promozione ex art. 98 N.O.I.F. non riguardano la controversia in esame, che già prima del parere espresso in data 28.10.1995 dalla Corte Federale sulla spettanza dell'indennità in caso di revoca della affiliazione della società avente diritto, è stata risolta, quanto all'an, con decisione irrevocabile di questa Commissione d'Appello. Ciò posto, si rileva che la stessa società appellante muove alla statuizione della Commissione Vertenze Economiche in materia di quantificazione dell'indennità, critiche che, per la loro genericità, non assurgono a dignità di censura, ma di mero dissenso dalla decisione impugnata. II reclamo è quindi inammissibile per la parte inerente al diritto del Calcio Catania all'indennità e infondato per le doglianze sul quantum. Per questi motivi la C.A.F., decidendo sull'appello come innanzi proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno, cosi provvede: - lo dichiara inammissibile, per precedente giudizio, per la parte inerente la sussistenza del diritto del Calcio Catania all'indennità di preparazione e promozione riferita al calciatore Di Bin Riki; - lo respinge nel resto; - ordina I'incameramento della tassa versata.
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