F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. NOCERINA AVVERSO IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI CONFRONTI DELL’A.C. TRENTO DELL’INDENNIZZO, EX ART, 96 TER N.O.I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PALLANCH ANDREA (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 12/D Riunione dell’11.11.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 41/C Riunione del 20 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. NOCERINA AVVERSO IL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA PROPRIA RICHIESTA NEI CONFRONTI DELL'A.C. TRENTO DELL'INDENNIZZO, EX ART, 96 TER N.O.I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PALLANCH ANDREA (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 12/D Riunione dell'11.11.1995) In data 23.4.1996 I'U.S. Nocerina di Nocera Inferiore ha proposto appello a questo Collegio avverso la delibera adottata dalla C.V.E., di cui al Com. Uff. n. 12/D - Riunione dell'11.11.1995, nella vertenza economica insorta con I'A.C. Trento, conseguente al tesseramento del calciatore Pallanch Andrea. In fatto va precisato che il Pallanch, già tesserato per il Calcio Chieti S.p.A. appartenente alla Lega Professionisti Serie C, nella stagione 1993/1994 era stato trasferito all'U.S. Nocerina, che, a titolo di indennizzo ex art. 96 bis N.O.I.F, aveva corrisposto alla Consorella la cifra concordata di L 1.000.000. Nella successiva stagione sportiva 1994/1995 il Pallanch si tesserava per I'A.C. Trento e questa società provvedeva a versare l'indennità di preparazione e promozione, ex art. 98 N,O.I.F., nella misura concordata di L. 6.000.000, all'avente diritto Calcio Chieti S.p.A., come certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C.. Con reclamo del 30.6.1995 I'U.S. Nocerina adiva la C.V.E. per ottenete la condanna dell'A.C. Trento al pagamento dell'indennizzo, ex art. 96 ter N.O.I.F, che commisurava in L. 40.000.000. La domanda veniva rigettata ed è stata ora riproposta negli stessi termini a questo Collegio. Rileva la C.A.F. che nelle more della decisione del reclamo si sono verificate in materia profonde modificazione nell'assetto normativo determinate, in particolare, dalla emanazione della "sentenza Bosman" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pronunciata in data l5 dicembre 1995, concernente I'interpretazione degli art. 48, 85 e 86 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957; dalla emanazione del D.L. 17 maggio 1996 n. 272 recante disposizioni urgenti per le società professionistiche, che ha eliminato la facoltà (prevista dell'art. 6 della Legge 23 marzo 1981, n. 91) di stabilire il versamento di un'indennità di preparazione e promozione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto con un atleta professionista; dall'intervento del Consiglio Federale, che ha disposto I'abrogazione degli art. 96 bis e 96 ter e la modifica degli art. 97 e 98 N.O.I.F. (C.U. n. 107/A del 5.6.1996). II sistema normativo ha dunque portato all'abolizione dell'indennizzo già previsto dalla previgente disposizione (art. 96 ter) invocata dall'appellante a sostegno del proprio assunto. La pretesa dall'U.S. Nocerina, pertanto, non ha più fondamento giuridico. Nella specie ricorre il caso del venir meno di un istituto giuridico (indennizzo ex art. 96 ter N.O.I,F.) nelle more di un procedimento in corso, con la conseguenza che il rapporto oggetto del giudizio, benchè sorto in un tempo anteriore, deve essere disciplinato dalle norme sopravvenute. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dalla U.S. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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