F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE INSOGNA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZlONE FINO AL 31.12.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL REGGENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE, IN RELAZIONE ALLA GARA ISERNIA/SAN GIULIANO DEL SANNIO DEL 17.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale-Molise Com. Uff. n. 53 del 2.9.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE INSOGNA ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZlONE FINO AL 31.12.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL REGGENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE, IN RELAZIONE ALLA GARA ISERNIA/SAN GIULIANO DEL SANNIO DEL 17.3.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale-Molise Com. Uff. n. 53 del 2.9.1996) II Sig. Antonio Insogna allenatore della società S. Giuliano del Sannio in data 7.5.1 996 ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare, di cui al Com. Uff. n. 53 del 2 maggio 1996 che aveva disposto l'inibizione del suddetto tesserato sino a tutto il 31.12.1996 nonché I'ammenda di L. 200.000 alla U.S. S. Giuliano: Occorre innanzitutto precisare che il reclamo, pur essendo qualificato il "ricorso per revocazione" contiene, tuttavia, i requisiti formali e sostanziali dell'atto di appello ed è stato proposto nei termini previsti per tale impugnazione. Con il suddetto atto di appello I'Insogna si lamenta di non avere "mai ricevuto alcuna comunicazione dell'atto di contestazione così come previsto dall'art. 25 comma 2 C.G.S.. L'appello è fondato e, pertanto, la decisone impugnata dovrà essere annullata senza rinvio per violazione delle norme in tema di contraddittorio. Ed invero dalla lettura degli atti emerge che il deferimento del tesserato Insogna Antonio non è stato mai notificato alla persona deferita, la quale, pertanto, non ha avuto possibilità di espletare una adeguata difesa. Inoltre, la stessa Commissione Disciplinare pur avendo comunicato all'Insogna la data fissata per la decisione in ordine al deferimento, non ha in alcun modo specificato la natura ed il contenuto della contestazione, nè ha dato al deferito il termine previsto dalle Carte federali. La decisione impugnata deve, pertanto, essere annullata. In relazione a quanto precede la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'allenatore. Insogna Antonio, annulla senza rinvio, ai sensi dall'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera per violazione delle norme procedurali di cui all'art. 25 n. 2 C.G.S,. Ordina la restituzione della tassa versata.
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