F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CALDAROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/VIS CIVITANOVA DEL 5.5.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 50 del 30.5.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CALDAROLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALDAROLA/VIS CIVITANOVA DEL 5.5.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 50 del 30.5.1996) All'esito della gara Caldarola/Vis Civitanova, disputata il 5.5.1996 nell'ambito del Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Marche e terminata col punteggio di 1 a 0, la società Vis Civitanova proponeva reclamo chiedendo I'applicazione dall'art. 7 comma 5 C.G.S. a proprio favore, per non avere la società Caldarola ottemperato al disposto riguardante la presenza in distinta di almeno tre calciatori nati dal 1° gennaio 1974 II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, non delibera pubblicata sul Com. Uff. 46 del 9 maggio 1996, nel rilevare che la società Caldarola aveva realmente inserito nella distinta due soli calciatori nell'indicata situazione anagrafica, accoglieva il reclamo e assegnava partita vinta alla società Vis Civitanova con il risultato di 2 a 0. La competente Commissione Disciplinare,ardita dalla U.S. Caldarola, confermava la decisione (Com. Uff. n. 50 del 30 maggio 1996). Propone appello dinanzi a questa Commissione Federale I'U.S. Caldarola, insistendo sulla natura meramente formale dell'irregolarità commessa. II gravame è fondato per quanto di ragione. Ed invero il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare hanno fatto letterale applicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo dei Comitato Regionale (riportata dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.1995), che a sua volta riproduce quella del Consiglio Direttivo della L.N.D. pubblicata sul Com. Uff. n. 1 del 1° luglio 1995; va però rilevato che I'intervenuta sanzione della perdita della gara non è applicabile alla fattispecie. Infatti I'art. 37 comma 1 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti fa riferimento all'impiego dei calciatori e dei relativi. limiti ed obblighi, rinviando per le violazioni alle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva, il cui art. 7 prevede la punizione sportiva della perdita della gara solo nei casi di partecipazione alla stessa di calciatori squalificati o privi di titolo a prendervi parte, nonché nei casi di violazione dall'art. 34 bis delle N.O.I.F.. Ouest'ultimo articolo, dopo aver sancito che le Leghe possono stabilire particolari obblighi di impiego dei calciatori alle gare, prevede, ribadendo la stessa disposizione contenuta nell'art. 7 C.G.S., I'applicazione della sanzione della perdita della gara nel caso di violazione dei detti obblighi di impiego. Da tanto si evince chiaramente che la perdita della gara è comminata solo per fatti che possano in qualche modo influire sull'esito regolare della stessa, ma non certamente per violazione - come quella presente - che a tale esito sono completamente estranee non influendo la irrituale compilazione della distinta sulla obbligatoria partecipazione o effettivo impiego di determinati calciatori in gara. L'impugnata delibera va quindi annullata, col ripristino del risultato conseguito in campo nella gara Caldarola/Vis Civitanova del 5.5.1996. Equo appare alla C.A.F. sanzionare I'infrazione con I'ammeda di lire 500.000. Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Caldarola di Caldarola (Macerata), così provvede: annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 1 a 0 conseguito in campo nella suindicata gara; infligge all'U.S. Caldarola la sanzione dell'ammenda di lire 500.000; ordina restituirsi la tassa versata.
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