F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. CANICATTÌ AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.5.1997 E L’AMMENDA DI L. 2.000.000, NONCHÉ AVVERSO SANZIONI VARIE INFLITTE A DIVERSI TESSERATI, IN RELAZIONE ALLA GARA CANICATTÌ/JUVETERRANOVA GELA DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 200 del 3.5.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. CANICATTÌ AVVERSO LE SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.5.1997 E L'AMMENDA DI L. 2.000.000, NONCHÉ AVVERSO SANZIONI VARIE INFLITTE A DIVERSI TESSERATI, IN RELAZIONE ALLA GARA CANICATTÌ/JUVETERRANOVA GELA DEL 14.4.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Com. Uff. n. 200 del 3.5.1995) II Giudice Sportivo, ih relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara Canicattì/Juveterranova Gela disputatasi il 14.4.1996 adottava i seguenti provvedimenti pubblicati nel C.U. n. 87 del 17.4.1996: squalificava il campo di giuoco fino al 31.5.1997 ed infliggeva I'ammenda di L. 2.000.000 al Canicattì; inibiva fino al 17.4.2001, proponendone la radiazione, il Sig. Mantione Salvatore del Canicattì.; inibiva fino allla stessa data del 1.7.4.2001, proponendone la radiazione, il Sig. Sferrazza Diego del Canicattì; inibiva, infine, fino al 31.12.1998 il Sig. Sferrazza Gioacchino del Canicattì. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel C.U. n. 200 del 3 maggio 1996, respingeva il reclamo della U.S. Canicattì. Ricorre a questa C.A.F. l'U.S. Canicattì che chiede un ridimensionamento delle sanzioni irrogate, segnatamente della squalifica del campo che costringerebbe la società ad affrontare il nuovo campionato sempre fuori dal proprio terreno di giuoco, con gravissime implicazioni anche dal punto di vista economico. II ricorso non può trovare accoglimento. Sul piano obiettivo della ricostruzione storica dei fatti avvenuti la società neppure in questa sede porta elementi idonei in qualche modo a sminuirne la gravità tanto più negativamente apprezzabile se I'episodio specifico qui considerato lo si colloca in un quadro complessivo di cui costituisce una costante. Non si ravvisano, quindi, elementi che legittimino una riconsiderazione delle sanzioni irrogate che si appalesano, anche nella loro articolata giustificazione, decisamente congrue ed adeguate agli episodi da reprimere. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Canicattì di Canicattì (Agrigento) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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