F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDALPONE/VALTRAMIGNA CAZZANO DEL 5.5.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 58 del 23.5.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996
Comunicato ufficiale 43/C Riunione del 27 Giugno 1996 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. VALTRAMIGNA CAZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA VALDALPONE/VALTRAMIGNA CAZZANO DEL 5.5.1996 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n.
58 del 23.5.1996)
All'esito della gara Valdalpone/Valtramigna Cazzano, disputata il 5.5.1996 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria del Comitato Regionale Veneto, terminata col punteggio di 1 a 2, il Giudice Sportivo, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 9 maggio 1996, nel rilevare d'ufficio la partecipazione del calciatore Fiorio Davide,squalificato, infliggeva alla società Valtramigna la sanzione sportiva della perdita dell'incontro con il punteggio di 0 a 2.
La punizione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare (Com. Uff. n. 58 del 23 maggio 1996).
Propone appello l'U.S. Valtramigna Cazzano, invocando il ripristino del risultato conseguito sul campo.
Il gravame è infondato.
Ed invero il giorno giovedì 25 aprile 1996 il calciatore Fiorio Davide prendeva parte alla gara di campionato in programma, subendo un'ammonizione (la quarta) che comportava il provvedimento di squalifica a suo carico; domenica 28 aprile 1996, prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale 54 del 2 maggio 1996, che riportava il provvedimento di squalifica pei una giornata, il calciatore partecipava regolarmente alla gara in calendario; domenica 5 maggio 1996, dopo l'avvenuta pubblicazione del suindicato Comunicato, nonostante I'intervenuta squalifica, Fiorio Davide veniva utilizzato nella partira col Valdalpone.
A sostegno dell'impugnazione I'appellante adduce che nella specie il Giudice Sportivo ebbe ad adottare la sua decisione del 9.5.1996 non d'ufficio, ma a seguito di segnalazione della A.C. Illasi, non abilitata a tanto, e che il nominativo del calciatore fu erroneamente indidato (Furio Davide in luogo di Fiorio Davide), sì che la società, nell'occasione, non riscontrò nell'elenco dei calciatori squalificati, il nome di alcuno dei suoi atleti.
Le censure non hanno pregio.
L'accusa, rivolta al Giudice Sportivo di avere inflitto la squalifica solo a seguito di segnalazione dell A.C. Illasi e documentalmente smentita dalla data del fax di questa società, che è quella del 9.5.1996, cioè il giomo successivo alla seduta del Giudice stesso.
L'errore di trascrizione del nominativo - seguito peraltro dall'indicazione della società di appartenenza - non ha potuto a sua volta ingenerare alcun errore sul fatto che si trattava di Fiorio Davide.
II rigetto dell'appello comporta I'incameramento della tassa. Per questi motivi Ia C.A.F. respinge I'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Valtramigna Cazzano di Tramigna (Verona) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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