F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. GALLASTRONI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.8.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Dìsciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 2 del 12.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL SIG. GALLASTRONI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.8.1996 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Dìsciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 2 del 12.7.1995) L'allenatore Gallastroni Roberto ha proposto appello a questa C.A.F avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso ì1 Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul Com. Uff. n. 2 del 12 luglio 1995, con la quale gli era stata comminata I'inìbizione fino al 30.8.1996, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 24 dello Statuto Federale. II reclamo, peraltro, risulta privo di sottoscrizione ed è quindi da considerarsi alla stregua di un atto giuridicamente inesìstente con conseguente declaratoria di ínammissibilità. dell'appello. Per questi motivi la C.A.F. dìchiara inammissibile, per omessa sottoscrizione; I'appello come sopra proposto dal Sig. Gallastroni Roberto e dispone I'incameramento della relativa tassa.
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