F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. MINERVINO MURGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/ORTA NOVA DEL 7.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 44 dell’8.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 4/C Riunione del 7 Agosto 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. MINERVINO MURGE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MINERVINO MURGE/ORTA NOVA DEL 7.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 44 dell'8.6.1995) In relazione alla gara Minervino/Orta Nova del 7 maggio 1995, I'U.S. Orta Nova pro-. poneva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia assumendo che la squadra avversaria aveva effettuato nel corso della gara tre sostituzioni senza avere tuttavia indicato nella distinta il calciatore designato quale portiere di riserva.II Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel C.U. ci. 41 del 18 maggio 1995, accoglieva il reclamo e comminava all'A.S. Minervino Murge la punizione sportiva di per-. dita delta gara, con il risultato di 0 - 2 in favore deIl'U.S. Orta Nova. La Commissione Disciplinare presso il detto Comitato, con decisione pubblicata nel C.U. n. 44 dell'8 giugno 1995, respingeva il,reclamo proposto dall'A.S. Minervino Murge. Ricorre ora a questa Commissione d'Appello Federale I'A.S. Minervino Murge. L'appello deve tuttavia essere dichiarato inammissibile. Infatti, successivamente al preannuncio telegrafico del reclamo con richiesta di copia degli atti ufficiali, del 10.6.1995, I'A.S. Minervino Murge, alla quale in data 7.7.1995 è stata inviata copia dei richiesti documenti ufficiali, non ha fatto alcun seguito, non esplicitando i motivi di gravame. Ne consegue che il reclamo si appalesa inammissibile ai sensi dell'art.27 n. 2 lett. a) C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S" per omesso invio dei motivi dopo la ricezione di copia degli atti ufficiali richiesti, I'appello come sopra proposto dall'A.S. Minervino Murge di Minervino Murge (Bari) ed. ordina incamerarsi la tassa versata.
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