F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. ANAGNI FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.1995, INFLITTA AL CALCIATORE ZEFFERI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 30 dell’1.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. ANAGNI FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.1995, INFLITTA AL CALCIATORE ZEFFERI ANDREA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 30 dell'1.9.1995) II Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, in esito all'esame del referto arbitrale relativo alla gara Ceccano/Anagni disputata per la Coppa Italia Dilettanti il 27 agosto 1995, irrogava al calciatore Zefferi Andrea la squalifica fino al 15 ottobre 1995, in quanto detto calciatore'' espulso per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un' avversario, alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro una fase offensiva gettando a terra la fascia di capitano. Nella circostanza inoltre tentava di colpire il calciatore avversario di cui sopra, non riuscendovi perchè trattenuto dai propri compagni di squadra. NelI'abbandonare il terreno di giuoco prendeva a calci un tabellone pubblicitario infrangendolo e colpiva successivamente con calci la porta dello spogliatoio arbitrale. Inoltre rivolgeva all'arbitro ulteriore frase offensiva accompagnata da espressioni minacciose. Sanzione aggravata perchè capitano della squadra" (Com. Uff. n. 4 del 29 agosto 1995), La competente Commissione Disciplinare, adita dell'A.C. Anagni Fontana, confermava la squalifica (Com. Uff. n. 30 dell'1 settembre 1995). Propone ulteriore gravame in.questa sede I'A.C. Anagni Fontana, la quale sostanzialmente prospetta una diversa ricostruzione dei fatti, rilevando che il Direttore di gara ha erroneamente ritenuto diretti contro la propria persona frasi e gesti che lo Zefferi dirigeva verso I'avversario. L'appello deve essere respinto. Ed invero, a parte il fatto che la versione rappresentata dalla reclamante non diminuirebbe la gravità del comportamento antiregolamentare tenuto dallo Zefferi, sta di fatto che la versione dei fatti contenuta nel referto arbitrale e assistita da fede privilégiata, che non può essere contrastata da affermazioni di parte. Neppure può essere accolta la censura relativa alla gravità della sanzione, tenuto conto che sul predetto calciatore gravavano i doveri propri del capitano di una squadra e che il comportamento tenuto è di notevole gravità; essendosi concretato in ingiurie e minacce reiterate nei confronti di un avversario e del Direttore di gara deve concludersi che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare si rivela addirittura benevola. La tassa di reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'A.C., Anagni Fontana di Anagni (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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