F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PRO ITALIA GALATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PELLEGRINO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 279 del 21.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. PRO ITALIA GALATINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PELLEGRINO CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 279 del 21.7.1995) Un guardalinee della gara Cerignola/Pro Italia Galatina, disputata il 13.5.1995 nelI'ambito del Campionato Nazionale Dilettanti, riferiva nel suo rapporto che, a fine gara, il calciatore Pellegrino Claudio della U.S. Pro Italia Galatina, al rientro negli spogliatoi, lo aveva colpito con un pugno all'orecchio procurandoli forte e momentaneo dolore. II Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 96 del 17 maggio 1995, infliggeva a Pellegrino Claudio la squalifica fino al 30.6.1997. La competente Commissione Disciplinare, adita dalla società di appartenenza del calciatore, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 279 del 21 luglio 1995, riduceva la squalifica fino al 30.9.1996. Avverso tale decisione ha proposto appello I' U.S. Pro Italia Galatina, deducendo I'estraneità ai fatti del Pellegrino e chiedendo comunque un'ulteriore riduzione della punizine inflitta. L'appello non può essere accolto. Ed invero I' episodio è confermato dalle risultanze del rapporto arbitrale e dal rapporto del guardalinee, destinato ad integrare quello arbitrale, e quindi da una fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa con la semplice negazione dell' incolpato. L' inflitta sanzione, già congruamente riformulata dalla Commissione Disciplinare, non può subire ulteriori riduzioni che ne vanificherebbero I' afflittività. II rigetto dell'impugnazione comporta I' incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F respinge I' appello come sopra proposto dalla U.S. Pro Italia Galatina di Galatina(Lecce) e ordina I 'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it