F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. AFRAGOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.9.1996 INFLITTA AL CALCIATORE SAVIANO CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 2 del 13.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. AFRAGOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.9.1996 INFLITTA AL CALCIATORE SAVIANO CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 2 del 13.7.1995) Lo S. C. Afragola ha inoltrato appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania; pubblicata sul Com. Uff. n. 2 in data 13 luglio 1995; con la quale e stata ridotta dal 3.6.1998 al 3.9.1996 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Saviano Carlo dal Giudice Sportivo di detto Comitato per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell'arbitro della gara Afragola/Avellino Five Soccer, valevole quale finale del Campionato Regionale di Calcio a Cinque, disputata il 3 giugno 1995, nonché per averlo anche colpito a fine gara con una manata alla spalla, reiterando inoltre ingiurie e minacce. La reclamante ha chiesto una ulteriore riduzione della sanzione, ritenendola ancora troppa afflittiva in relazione al fatto commesso. L'appello va respinto. Osserva il Collegio che gia la Commissione Disciplinare ha valutato obiettivamente la condotta del Saviano e con argomentazione logica ha ritenuto che la sanzione inflitta dai Giudice Sportivo fino al 30 giugno 1998, pur non sminuendo la gravita del fatto, fosse sproporzionata, tenuto anche conto che I' arbitro non aveva subito alcun danno fisico. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I' appello come innanzi proposto dallo S.C. Afragola di Afragola (Napoli) e dispone I' incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it