F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. IANNUCCI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.1995 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 22.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL SIG. IANNUCCI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.1995 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 78 del 22.6.1995) A seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Campania, la Commissione Disciplinare presso detto Comitato ha inflitto al Sig. Nicola lannucci, Segretario dall'U.S. Lauro Calcio, la sanzione dell'inibizione fino al 31 dicembre 1995, per violazione all'att. 1 comma 1 C.G.S., avendo tenuto una condotta irriguardosa nella riunione del 9 maggio 1995, convocata presso il Comitato Regionale medesimo per discutere le modalità organizzative della gara di spareggio per I' assegnazione del primo posto in classifica del Girone B del Campionato di Eccellenza 1994/95 (Com. Uff. n. 78 in data 22 giugno 1995). Avverso tale decisione lo lannucci ha inoltrato appello a questa C.A.F ed ha dedotto la nullità del procedimento di primo grado per la irregolare composizione dell'Organo Giudicante; assumendo in proposito che il glomo 19.6.1995, fissato per la riunione della Commissione Disciplinare, presentatosi per essere ascoltato, assistito dal legale Avv. Eduardo Chiacchio venne ricevuto ed interrogato da una sola persona "... che si è qualificata come componente della Commissione Disciplinare senza però enunciare il suo cognome"; eccepisce, inoltre; che nell'occasione era stato espressamente impedito al suo legale di intervenire. L'appello può trovare accoglimento, non risultando la perfetta osservanza delle norme che regolano la procedura dibattimentale. Invero, è acquisita agli atti una dichiarazione firmata dal reclamante lannucci Nicola, dall' avvocato Chiacchio, quale sua persona di fiducia, e da una indecifrabile sigla. La mancanza del verbale di dibattimento non offre la certezza che tale dichiarazione sia starà resa innanzi alla Commissione, anche in considerazione che lo lannucci afferma di essere stato ascoltato soltanto da uno dei componenti della Commissione. Ciò costituisce un ulteriore vizio procedurale. Per quanto rilevato, gli atti devono essere rimessi alla competente Commissione Disciplinare per nuovo esame. La tassa reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. lannucci Nicola, annulla I' impugnata delibera e dispone la rimessione degli atti alla competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per nuovo giudizio. Ordina restituirsi la tassa versata.
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