F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. GRAVINA KATANE SIVORIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI BERTI VINCENZO; CAMPANELLA POMPEO, CAMPANELLA GIOVANNI E FERRARA ROCCO (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. t/C del 6.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 6/C Riunione del 21 Settembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.S. GRAVINA KATANE SIVORIANA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA INFLITTE AI CALCIATORI BERTI VINCENZO; CAMPANELLA POMPEO, CAMPANELLA GIOVANNI E FERRARA ROCCO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. t/C del 6.7.1995) Con ricorso per revocazione, ai sensi del primo comma dell'art.,26 C.G.S., la S.S. Gravina Katane Sivoriana di Gravina di Catania, ha chiesto I' annullamento della declaratoria di inammissibilità per tardività, pronunciata da questa Commissione, con decisione di cui al Com. Uff. n. 1/C - Riunione del 6.7.1995, dell'appello avverso le sanzioni delle squalifiche comminate ai propri calciatori Campanella Giovanni e Ferrara Rocco fino al 30.10.1995,ridotte al 30.9.1995, Campanella Pompeo fino al 30.11.1995, ridotta al 30.10.1995, e Berti Vincenzo fino al 31.3.1996, ridotta al 30.11.1995. Il ricorso per revocazione appare fondato posto che è rimasto accertato in atti che in effetti la raccomandata contenente i motivi di appello è stata spedita dalla società, non il 16.6.1995, così come ritenuto da questo Collegio in sede di esame dell'appello medesimo, ma bensì il 15.6.1995, e cioè entra I' ultimo dei sette giorni utili a decorrere dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante le sanzioni in questione; ne consegue che l' appello deve essere esaminato nel merito da parte di questa Commissione. Per quanto attiene al merito della vicenda, rileva il Collegio che i fatti accaduti al termine della gara Messina/Gravina Katane Sivoriana, disputata I' 8.4.1995, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, sono stati descritti in maniera ben circostanziata dall ' Arbitro e da un Guardalinee nei rispettivi rapporti e trovano pieno riscontro in quello del Commissario di campo, per cui ritiene questo Collegio medesimo che nessun dubbio possa sussistere né sull' identità dei calciatori del Gravina Katane Sivoriana resisi colpevoli dell' aggressione perpetrata negli spogliatoi ai danni di alcuni calciatori avversari né sull' effettivo svolgimento dei fatti; di conseguenza, la riduzione delle squalifiche così come operata dalla Commissione Disciplinare appare congrua in rapporto alla gravità dei fatti e non suscettibile di ulteriore attenzione. Per questi motivi la C.A.F., decidendo in ordine al ricorso per revocazione come innanzi proposta dalla S.S. Gravina.Katane Sivoriana di Gravina (Catania), annulla I' impugnala delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità per tardività, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., dell'appello proposto a questa C.A.F dalla ricorrente in data 15.6.1995, che esaminato nel merito respinge. Ordina la restituzione della tassa versata.
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