F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE DECISIONI ASSUNTE A CARICO DELL’U.S. ROVERETO E DI DIVERSI TESSERATI, SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE DEL SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, A SEGUITO DI RADUNI NON AUTORIZZATI DI GIOVANI CALCIATORI, IN VIOCAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 6 COMMI 1, 2, 3 E 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentirio Alto Adige del Settore per I’Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 4 del 26.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE DECISIONI ASSUNTE A CARICO DELL'U.S. ROVERETO E DI DIVERSI TESSERATI, SU DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, A SEGUITO DI RADUNI NON AUTORIZZATI DI GIOVANI CALCIATORI, IN VIOCAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT 6 COMMI 1, 2, 3 E 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL'ART. 4 COMMI 1, 2, 3, 4 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Trentirio Alto Adige del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica-Com. Uff. n. 4 del 26.7.1995) Con atto 30.6.1995 il Presidente del Comitato Regìonale Trentino-Alto Adíge del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato medesimo I'U.S.Rovereto e il Presidente della medesima, Sig. Cagol Giancarlo, nonchè i tecnici Zandonai Roberto; Giovanella Carlo Alberto, Marighetto Arcadio, Nardon Luca, Tezzele Giorgio e Merlino Renzo per violazione rispettivamente degli art. 6 commi 1, 2 e 3 e 1 comma 1 in relazione all'att. 4 commi 1, 2, 3 e 4, C.G.S., nonché delle disposizioni contenute nel C.U. n. 1 punto 10, lettera f) del Settore per I'Attìvità Gìovanile e Scolastica dell'1luglio 1994. L'adito Giudice, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 4 del 26 Iuglio 1995, infliggeva all'U.S. Rovereto I'ammenda di Iire.500.000 e inibiva il Presiderite CagoI.Giancarlo fino al 25 ottobre 1995, mentre assolveva da ogni addebito gli altri deferiti. Ricorre a questa Commissione.d'Appello Federale il Presidente Delegato del Settore per I'Attività Giovanile e Scolastica e chiede che, in riforma dell'impugnata delibera, vengano inflitte nella specie sanzioni congrue e adeguate. Osserva la C.A.F che, in rapporto ai fatti così come sono stati contestati e così come in realtà si sono svolti (si è trattato infatti di un raduno, non autorizzato, di giovani calciatori, svoltosi allo Stadio Ouercia di Rovereto nei giorni 26, 27, 28 e 29 giugno 1995) le sanzioni già inflitte appaiono insuscettibili di ulteriore aggravamento, mentre le posizioni soggettive dei restanti deferiti, accorsí verosimilmente sul posto per assistere alla manifestazione solo per mero interesse professionale, non appaiono tali da concretizzare responsabilità di sorta. Per questi motivi la C.A.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Presidente del Settore per I'Attività Giovanile Scolastica.
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