F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S. BURAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SOUALIFICHE INFLITTE AI PROPRI CALCIATORI (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como – Com. Uff. n. 1 del 4.8.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 7/C Riunione del 12 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S. BURAGHESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SOUALIFICHE INFLITTE AI PROPRI CALCIATORI (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Como - Com. Uff. n. 1 del 4.8.1995) II Giudice Sportívo presso il Comitato Provinciale di.Como, esaminati gli atti relativi alla gara del Campionato Juniores Provinciale, disputata il 6 giugno 1995 tra le socíeta U.S. Buraghese e O.S.G.B. Merate ha inflitto, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 in data 4 agosto 1995,a calciatori tesserati per I'U.S. Buraghese le seguenti sanzioni: Di Geronimo Roberto squalifica fino al 28 febbraio 1996, Raimondo Marco squalifica fino al 30 giugno 1997 e Carraro Patrízio squalifica fino a1 30 gennaio 1996, per avere, il primo offeso e minacciato I'arbitro, che al termine della gara tentava anche di aggredire; il secondo per avere sputato contro I'arbitro, sempre al termine della gara, ed il terzo per averlo trattenuto per le braccia. Avverso tali decisioni I'U.S. Buraghese ha proposto ricorso per revocazione, si sensi dall'art. 28 C.G.S.in data 8.9.1995,.cuí ha fatto seguito con ulteriori motivi in data 15.9.1995, assumendo che per un vizio di,procedura commesso, a,suo dire, dal Comitato Provinciale di Como, il.quale, dopo aver inviato una comunicazione in data 13.1.1995 riguardo alle sanzioni inflitte ai predetti calciatori, avrebbe omesso ogni ulteríore comunicazione in ordine all'avvenuta.pubbliqazione sul comunicato ufficiale, vanificandone cosi la possiliitità di proporre rituale reclamo. II ricorso è inammissibile, in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi previste dell'art. 28 C.G.S. La decisíone adottata dagli Organi ed Enti operanti nell'ambito federale sono portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sui comunícatí ufficiali, i quali sono coperti da una presunzione "iuris tantum" che non ammette prova contraria cosi come sancito dell'art. 5 comma 5'C.G.S.. .. Pertanto, la mancata conoscenza del contenuto di tali atti in tempo utile non giustifica l'impossibilita di proporre impugnazione nei termini regolamentari e di conseguenza non permette di invocare I'art. 28 C.G.S.. La comunicazione dei prowedimenti alle societa, a mezzo lettera raccomandata od anche a mezzo telegramma, salvo che non sia espressamente prevista da una norma regolamentare, costituisce soltanto un mero atto di cortesia, che non può far venire meno la precitata presunzione assoluta dí conoscenza che accompagna i comunicati ufficialí. Nel caso di specie se vi e stato errore, esso e da imputarsi unicamente alla negligenza della società, la quale noli si, è attivata per venire a conoscenza in tempo utile del comunicato ufficiale su cui sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari inflitti ai suoi tesserati. II ricorso all'istituto della revocazione non e, quindi, ammissibile. La tassa dí reclamo va incamerata. Per i suesposti motivi Ia C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'U:S. Buraghese di Burago di Folgora (Milano) e ordina incamerarsi la tassa versata.
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