F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA CURATELA FALLIMENTO MATERA SPORT S.p.A. AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’A.C.R. MESSlNA IN ORDINE ALL’INDENNITA DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O,I.F., RIFERITA AL CALCIATORE TOLEDO DIEGO (Delibera della. C.V.E. – Com. Uff. n. 3/D – Riunione del 26.7.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA CURATELA FALLIMENTO MATERA SPORT S.p.A. AWERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L'A.C.R. MESSlNA IN ORDINE ALL'INDENNITA DI PREPARAZIONE E PROMOZIONE, EX ART. 98 N.O,I.F., RIFERITA AL CALCIATORE TOLEDO DIEGO (Delibera della. C.V.E. - Com. Uff. n. 3/D - Riunione del 26.7.1995) Con la delibera pubblicata nel C.U. n. 3/D - Riunione del 26.7.1995, la Commissione Vertenze Economiche díchiarava inammissibile il reclamo inoltrato dalla Curatela del FalIimento Matera. Sport S.p.A. (concernente la misura dell'indennità di preparazione e promozione relativa al calciatore Diego Toledo,.già tesserato per I'A.C.R. Messina), per I'accertata violazione degli art. 23 comma 5 e 40 comma 4 C.G.S., in conseguenza.del.mancato invio contestuale, par raccomandata, del reclamo stesso al calciatore ínteressato. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. il Curatore fallimentare,sostenendo anzitutto di avere consegnato, a mani del Toledo, copia del reclamo, il che doveva considerarsi valido equipollente della spedizione per raccomandata; ciò a tacere del fatto che, peraltro, nella fattispecie tale ultima formalità non era necessaria, essendo richiesta solo per la controparte e non anche per la parte interessata, quale il calciatore poteva considerarsi. E I'art.'41 C.G.S., ignorato dalla decisione impugnata, aveva sempre riguardo alla controparte, chiarendo in tal modo anche la portata del precedente art. 40, che avrebbe potuto essere diversamente interpretato solo per una superfíciale lettura. Era dunque chiesto I'annullamento della delibera impugnata. E opinione della C.A.F. che il gravame non sia fondato. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, la norma basilare, da.cui occorre prendere le mosse, e proprio I'art. 40 C.G.S., il.quale, al. suo 4° comma, stabilisce che il procedimento dinanzi alla C.V.E. e instaurato su reclamo della parte interessata e segue le modalità di presentazione previste dell'art. 23 (fra le quali, è ovvio, I'ínvio contestuale e per raccomandata:di copia dei reclamo stesso °alle parti interessate" cfr. comma 5). Lo stesso art. 40 precisa, significativamente, che.e.parte interessata, oltre alla o alle socíeta, anche il calciatore. Tale norma suggerisce più di una considérazione anzitutto, che se parte intetessata e anche il calciatore, non v'è dubbio che al medeslmo spetterebbe l'autonoma iniziativa del reclamo in subiecta materia- la qual cosa elimina ogni valídità all'affermazione del Curatore appellante, secondo cui il calciatore non sarebbe controparte perché non portatore di interessi contrapposti a quelli societari. E. quindi, sicuramemte al calciatore che non adotti ma subisca, per così.dire I'impugriazione di una delle società interessate spetta la conoscenza nel suo contenuto, la quale è assicurata appunto dalle formalita' prevíste dalI'art. 23 C.G.S.. Ma oltre a ciò, e indubitabile ché se il calciatore è individuato specificamente dell'art. 40 come parte interessata, unitamente alla, o alle società, un regolare contraddittorio si puo' formare solo quando alla totalità delle parti interessate è consentito di validamente interloquire nel procedimento ínstaurato con il reclamo. Nessun argomento contrario e ottetto dalla lettura dall'art. 47 C.G.S., perché se è vero che, per una evidente improprietà lessicale e per un'altrettanta evidente mancanza di coordinazione esplicita con la norma precente, il comma 3 torna a parlare di controparte e non di parte interessata, come titolare del diritto di controdedurre, e anche vero che il successivo comma 4 cita di nuovo generícamente le "parti" e, tenuto conto della norma di cui all'art. 40 sapra chiarita, non puo certo revocarsi in dubbio che, essendo parte il calciatore, spetti anche al medesimo (ad onta della infelice formulazione del comma 3) la facolta dí ínterloquire nel procedimento dinanzi alla C.V.E.. Ciò chiarito e rilevato che al Toledo non fu inviata dopia del reclamo, contestualmen- te e pér raccomandata, deve affermarsi la irritualità e la non equípollenza di una conse- gna a mano dei motivi di reclamo, poiché ciò che I'art. 23 intende tutelare, cioè la certez- za della consegna in tempo utile, non può essere garantita da una datio brevi manu, priva dei requísiti dí autenticítà della sottoscrízíone e di certezza della data. Né alcuna rilevanza può, al riguardo, dispiegare il preteso stato di necessità in cui il Curatore dichiara dí essersi trovato, alla stregua del fatto che, essendo il Toledo domici- liato all`epoca presso il Matera, tutta la corrispondenza che gli venisse trasmessa, sareb- be poi stata restituita al Curatore, quale destínatario delle comunicazioni inviate al domici- lio fallimentare. E agevole, ínvero, osservare che il calciatore aveva anche una propria resídenza anagrafíca o comunque un domicilio risultante dal contratto, dove quindi la copia del reclamo poteva essere tempestivamente e ritualmente inoltrata. fa delibera impugnata merita pertanto integrale conferma; I'appello deve essere rigettato, con I'incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F respinge I'appello come sopra proposto dalla Curate- la del Fallimento Matera Sport S.p.A. di Matera e dispone I'incameramento.della tassa versata.
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