F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. BENETUTTI PER LA PARTE INERENTE LA SQUALIFICA FINO AL 29.4.1998 INFLITTA AL CALCIATORE GHIRRA MICHELE IN RELAZIONE ALLA GARA BONO/BENETUTTI DEL 29.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 42 del 18.5.1995 Ordinariza C.A.F. – Com. Uff. n. 37/C – Riunione del 22.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. BENETUTTI PER LA PARTE INERENTE LA SQUALIFICA FINO AL 29.4.1998 INFLITTA AL CALCIATORE GHIRRA MICHELE IN RELAZIONE ALLA GARA BONO/BENETUTTI DEL 29.4.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna Com. Uff. n. 42 del 18.5.1995 Ordinariza C.A.F. - Com. Uff. n. 37/C - Riunione del 22.6.1995) Con Ordinanza pubblicata sul Com. Uff n 37/C Riunione del 22.6.1995 questa C.A.F., decidendo in ordine all' appello proposto dall U. S. Benetutti avverso sanzioni adottate dalla Commissíone Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna in merito alla gara Bono/Benetutti del 29 4 1995 stabiliva di sospendere il giudizio in ordine alla squalifica inflitta al calciatore Ghirra Michele e rimetteva gli atti all'Ufficio Indagini per gli accertamenti del caso. La compiuta istruttoria ha permesso di appurare che l'atto di violenza nei confronti dell'arbitro dell'incontro non e stato commesso dal Ghirra, ma da altro, calciatore della stessa squadra, tale Rattu Piero. Ne consegue che il reclamo della società, che aveva sempre sostenuto I'estraneità del Ghirra e I'errore di persona nel quale era incorso l'arbitro, deve essere accolto.. . Gli atti vanno rimessi al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna per quanto di sua competenza cirga i provvedimenti disciplinari da adottare a carico del responsabile. Per questi motivi la C..A F, con riferimento all' ordinanza 22.6.1995 emessa in ordine all'appello come sopra proposto dall'U.S. Benetutti di Benetutti (Sassari), annullava sanzione della squalifica fino al 29.4.1998 inflitta dai primi giudici al calciatore Ghirra Michele, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna per i provvedimenti da adottarsi a carico del calciatore Rattu Píero. Ordina la restituzione della tassa versata.
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