F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. SCHLANDERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHLANDERS/SCHENNA DEL 10.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 14 del 5.10.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLO S.C. SCHLANDERS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCHLANDERS/SCHENNA DEL 10.9.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 14 del 5.10.1995) II F.C. Schenna adiva la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regíonale Trentino Alto Adige deducendo in relazione alla gara Schlanders/Schenna disputata il 1 settembre 1995 per il Campionato di 2a Categoria che il FC. Schlanders aveva impiegato il calciatore Franck Uwe in posizíone irregolare, perché squalificato per due giornate di gara, come risultava dal Comunicato Ufficíale n 7 del 18 agosto 1995, nell'ultima gara del Campionato Provinciale "Juniores" della stagione sportiva 1994/1995. Lo S.C. Schlanders, controdeducendo, precisava che il predetto calciatore era stato squalificato nell'ultima gara di campionato ma avendo la società disputato con la prima squadra gli spareggi per la promozione alla categoria superiore non aveva fatto partecipare alle relative gare il predetto calciatore, che, pertanto, aveva scontato la sanzione. La Commissione.Disciplinare, rilevato che nell'annata sportiva 1994/t995 la sanzione andava scontata nelle gare della squadra per la quale il calciatore giocava quando è avvenuta l'infrazione e, quindi, nelle gare della categoria "Juniores" e non nelle gare della prima squadra che aveva disputato gli spareggi per la categoria superiore e che nella successiva stagione sportiva 1995/1996, il calciatore, non piu qualíficabile come appartenente alla categoria "Juniores", avrebbe dovuto scontare la squalifica in prima squadra, accoglieva il reclamo e infliggeva allo-S-C, Schlanders la punizione sportiva di perdita della gara in parola con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 14 del 5 ottobre 1995). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede lo S.C. Schlanders, opponendo che il calciatore Uwe aveva, nella stagione 1994/1995, e ha tuttora, nella stagione 1995/1996. lo status di "fuori quota", con legittimazione,quindi a giocare nel Campionato Provinciale "Juniores"-tanto nella stagione sportiva passata che in quella in corso. Il predetto calciatore, pertanto, non schierato nelle partite di spareggio disputate dalla.prima squadra per il passaggio alla categoria superiore per la passata stagione e non schierato neppure nelle prime due partite del Campionato Provinciale "Juniores" della stagione corrente, è da ritenere in posizione regolare nella gara Schlanders/Schenna del 10 settembre 1995. L'appello è infondato e, pertanto, va respinto. Dispone I'art. 12 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva: "i1 calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficíali della squadra per la quale egli giocava quando e avvenuta I'infrazione che ha déterminato il provvedimento". E' quindi da respingere la tesi nella reclamante, secondo cui il calciatore avrebbe scontato la squalífica non partecipando a due partite di spareggio disputate dalla prima squadra per il.passaggio alla categoria superiore, in quanto il predetto giocatore, nella stagione sportiva 1994/1995, poteva scontare la squalifíca solo in gare del campíonato Provinciale "Juniores" (e poteva legittimamente partecipare invece, alle gare della prima squadra). E da respingere anche la tesi, prospettata per la prima volta ín questa sede e non davanti alla Commissione Disciplinare,secondo cui il calciatore Uwe che ha status di fuori quota avrebbe scontato le due giornate di squalifica nelle prime due giornate del Campionato Provinciale"Juniores" alle quali nan ha partecipato nella corrente stagione sportiva. Deve, infatti, rilevarsi che il calciatore in parola non rientra per limiti di età nella categoria "Juniores'' e non può dunque partecipare a detto campionato. La posizione di fuori quota; poi, contrariamente a quanto prospettato dalla reclamante, non e uno status del calciatore. Con I'espressione °calciatore fuori quota";, infatti, viene indicato un calciatore che avendo superato il limite di età, non può partecipare ai campionati giovanili ma viene comunque ammesso a prendervi parte,.in base alla normativa che regola I'.organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o piu calciatori che hanno superato il detto limite di età . La circostanza, pertanto che il predetto calciatore non sia rientrato nel numero dei calciatori fuori quota che la società ha fatto partecipare alle, prime,due gare del Campionato Provinciale Juniores non può valere a far ritenere scontata la squalifica dell Uwe potendo la società stessa schierare in dette gare,. nel novero dei fuori quota ammessi, qualsiasi suo calcíatore di età superiore a quella stabilita per la categorla . La squalifica doveva essere scontata con la non partecipazione a due gare, della prima squadra, giusta I'art. 12 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Commissione Disciplinare in conclusione, deve essere confermata e la tassa di reclamo deve essere incamerata. Per i suesposti motivi la C A F respinge l' appello come sopra propostp dallo S.C. Schlanders di Silandro (bolzano) e dispone incamerarsi la tassa versata .
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