F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DELL’ISOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 7.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 48 del 22.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE DELL'ISOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 7.5.1997 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 22.6.1995) II calciatore Dell'Isola Tommaso ha proposto a questa C.A.F. ricorso per,revocazione, ex art. 28 lett.e)C.G..S. della decisione adottata.dalla.Commissíone Disciplinare presso il Comitato.Regionale Toscana pubblicata sul Com. Uff. n. 48 del 22 giugno 1995, con la quale era.stata confermata la sanzione della squalifica a tutto il 7.5.1997 inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di.Firenze Com. Uff. n.38 del 10 maggio 1995. II ricorso va dichiarato inammissibíle per insussistenza dei presupposti di cui alla lett. e) dall'art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva.. Non si configura infatti nel caso di specie,l'errore siccome preteso dal ricorrente secondo il quale il fatto ascrittogli e posto,a presídio delle decisioni,adottate; e cioè I'avere ingiuriato e percosso il Direttore di gara, non sarebbe mai avvenuto cosi come risulterebbe dalle dichiarazioni di due dirigenti della società e da un buon numero di persone che avevano assistito alla gara incriminata. Nel caso di specie il Giudice Sportivo prima e la Commissione Disciplinare poi hanno giudicato in base ad un circostanziatati referto arbitrale il quale è stato,confermato integralmente dall'Arbritro dinnanzi alla Commissione Disciplinare. Allo stato non e possibile assegnare alle dichiaraziopi esibite in sede di revocaziorre valenza probatoria al punto da neutralizzare la fonte di fede privilegiata costituita dal referto arbítrale, asseverato implicitamente dalle dichiarazioni rese dinanzi,alla Commissione. Discíplinare dal Presidente della società, sig. Rebechi Mauro, che, interrogato il 9.6.1995,ebbe testualmente ad affermare in buona sostanza i fatti così come raccontati non vengono negati dallasocietà". Per i sueposti motivi la C.A.F. dichiara inammissibile iL ricorso per revocazione come sopra proposto dal calciatore Dell'.Isola Tommaso e dispone I'incameramento della tassa versata.
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