F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.C. LAIGUEGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 9.1997 INFLITTA AL CALCIATORE CAMMARATA GIANFRANCO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia – Com. Uff. n. 36 del 27.4.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. LAIGUEGLIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30 9.1997 INFLITTA AL CALCIATORE CAMMARATA GIANFRANCO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia - Com. Uff. n. 36 del 27.4.1995) L'A.C. Calcío Laigueglia ha proposto a questa C.A.E ricorso per revocazione avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia, di cui al Com. Uff..n. 36 del 27aprile 1995, con la quale è stata inflitta al calciatore Cammarata Gianfranco la sanzione della squalifica fino a1 30 settembre 1997, per avere, nel corso della gara Juniores disputata il 23 aprile 1995 aggredito e colpito con una manata al volto il Direttore della gara, procurandogli forte dolore e lacrimazione di un occhio. La ricorrente deduce-che tale infrazione sarebbe stata commessa dal calciatore Imperi Alessandro ed ha allegato una dichiarazione dell'Arbitro, il quale ha riconosciuto di aver commesso un errore nell'índicare l'atleta che lo ha percosso, il quale va identificato bello Imperi Alessandro. Ouesta Commissíone con Ordinanza 6 luglio 1995 ha disposto la rimessione degli atti all'Uffício lndagini della F.I.G.C. per accertare I'identità del responsabile dei comportamento antiregolamentare in esame. .Espletati glí accertamenti, nel corso dei quali sono state verbalizzate le dichiarazioni del calciatore e dell'arbitro, l'Ufficio Indagini ha restituito gli atti a questa Commissione, che ha disposto I'esame del ricorso nella seduta odíerna. Preliminarmente va osservato che il ricorso per revocazione deve ritenersi ammissibile, ai sensi dall'art. 28 comma 1 lett. d) C.G.S.. Nel caso di specie, successivamente alla decisione impugnata e stata prodotta una dichiarazione dell'arbitro oggetto dell'aggressione, il quale ha riconosciuto di avere commesso un errore nell'indícare I'identità del responsabíle. Ciò è di per se ídoneo per passare al giudizio rescissorio, che conduce ad una diversa decísione della precedente delibera. Invero, glí accertamenti eseguiti dall'Ufficio Indagini hanno avvalorato I'assunto della ricorrente circa I'errore arbitrale, commesso per una inesatta lettura del nome del responsabile risultante dalla distinta dei calciatori della società Laigueglia. II Cammarata, indicato come aggressore, e arrivato al campo con qualche minuto di rítardo, prendendo subito il.posto del compagno schierato come portiere non avendo la squadra il portíere dí riserva. Sulla distinta í1 suo nome e stato trascritto per ultimo ed il corrispondente numero e stato corretto in 1 con la cancellazione della seconda cifra del numero 12 e cioè il 2, ma in modo non corretto, tanto da potere essere letto come numero 11. Evidentemente, il Direttore della gara, avendo annotato sul suo libretto il calciatore che lo aveva aggredito con il numero 11, non si e accorto che sulla lista erano riportati due calcíatorí con il numero 11, cioè Impíeri Alessandro e Cammarata Gíanfranco, indicando come aggressore quest'ultimo, il quale invece non poteva esserlo perchè indossante la maglia di portiere differente per regolamento da tutte le altre. D'altra parte e sintomatica I'inosservanza dell'invito a comparire innanzi al delegato dell'Ufficio Indagini da parte dell'Impieri Alessandro e tale omissione, che deve essere valutata come rifiuto, offre un ulteriore elemento positivo in favore della tesi della ricorrente. La decisione impugnata va revocata, ma gli atti vanno rimessi al Giudíce Sportivo per le decisioni di sua competenza. Per questi motivi la C.A.F" in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dell'A.C. Laigueglia di Laigueglia (Savona), annulla la sanzione della squalifíca fino al 30.6.1997 inflitta dal primo Giudice al calcíatore Cammarata Gianfranco, con rinvio degli atti al Gíudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Imperia per i prowedímenti da adottarsi a carico del calciatore Impieri Alessandro a seguito della gara del Campionato Provinciale Juniores Laigueglia/San Bartolomeo Cervo del.23.4.1995. Ondina la restítuzione della relativa tassa.
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