F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTO MATERA SPORT S.p.A, AVVERSO LA DECLARATORIA DI RlSOLUZIONE, PER MORO- SITA’, DEL CONTRATTO INTERCORSO TRA IL CALCIATORE DERUGGIER O ANGELO ED IL MATERA SPORT S.p.A. (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. N. 6/C.A. del 29.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 9/C Riunione del 9 Novembre 1995 – pubbl. su www.figc.it RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA CURATELA FALLIMENTO MATERA SPORT S.p.A, AVVERSO LA DECLARATORIA DI RlSOLUZIONE, PER MORO- SITA', DEL CONTRATTO INTERCORSO TRA IL CALCIATORE DERUGGIER O ANGELO ED IL MATERA SPORT S.p.A. (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. N. 6/C.A. del 29.9.1995) La Curatela del Fallimento del Matera Sport S.p.A. ha impugnato per revocazione, ai sensi dall'art. 28 del Codice di Giustizía Sportiva; il lodo pronunciato il 14 luglío 1995 dal Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C, riportato sul Com. Uff. n. 6/C.A. del 29 luglio 1995, con il quale e stato dichiarato risolto il contratto tra il calciatore Deruggiero Angelo e la società Matera Sport a far data dal 14.7.1995. Con il ricorso la indícata Curatela chiede che.venga dichiarata "ímprocedibile" la richiesta di risoluzione contrattuale prodotta dal calciatore. Il ricorso e inammissibile. La competenza della Commissione d'Appello Federale e determinata dell'art. 20 del Codice di Giustizia Sportiva, ove e stabilito - al primo comma - che essa è. competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari della Commissione Tesseramenti e della Commissione Vertenze Economiche. Per quanto riguarda specificamente il ricorso per revocazione, il successivo art. 28 prevede la competenza della C.A.F. per tutte le decisioni adottate dagli organi della Giustizia Sportiva inappellabili o divenute irrevocabili. Tali organi sono indicati con elencazione da ritenere tassativa, dell'art.. 17 che non prevede il Collegio Arbitrale di che trattasi. Deve pertanto escludersi che le decisioni di tale organo siano suscettibili di impugnazione, ed in particolare di quella per revocazione, dinanzi alla C.A.F.. Tale conclusione riceve ulteríori conferme se, dall'esame dell'ordinamento sportivo, si passa a quello degli atti che disciplinano i rapporti tra calcíatori professionisti e società sportive Infatti l'art. 25 dell'Accordo Collettivo demanda la soluzione di tutte le controversie tra i predetti soggetti ad un Collegio Arbitrale l'art.15.lett:,f) dello stesso Accordo dispone espressamente che tuttí i provvedimenti irrogati .o confermati dal Collegio Arbitrale "sono considerati provvedimenti a carattere.definitivo, avverso i quali non e ammesso ricorso'; infine, t'art. 7.del Regolamento del Collegio Arbitrale prevede che il Collegio decide "in unica istanza". Tutte le elencate disposizioni dimostrano, con estrema chiarezza, che le decisioni pronunciate dal Collegio Arbitrale non sono impugnabili dinanzi a questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla Curatela Fallimento Matera Sport S.p.A. e dispone I'incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it