F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GANGI/CANICATTI’ DEL 13. 10. 1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 19 del 24. 10. 1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GANGI/CANICATTI' DEL 13. 10. 1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato
Regionale Sicilia Com. Uff. n. 19 del 24. 10. 1996)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, su reclamo dell' U. S. Canicattì, esaminati
gli atti della gara Gangi/Canicattì disputata il 13.10.1996 per il Campionato d'Eccellenza e
terminata con il risultato di 2 - 1 per la squadra locale rilevava che I'U.S. Gangi aveva violato le
disposizioni vigenti relative all'obbligo d' impiego dei calciatori in relazione all'età,pubblicate sul
Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 del 1° luglio 1996.
Rilevava il Giudice Sportivo che I' U. S. Gangi, a seguito dell' espulsione del calciatore Trombetta
Epifanio, nato il 9.1.1976 non aveva provveduto a reintegrare il numero dei calciatori nati
dall'1.1.1976 in poi, stabilito in due unità dal Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 1 del 2. 7.
1996), reintegrazione che avrebbe potuto realizzarsi non essendo state effettuate tutte le sostituzioni
"attingendo fra i calciatori di riserva al fine di poter ottemperare alla predetta norma".
In applicazione dell' art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva il Giudice Sportivo irrogava
all'U.S. Gangi la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio dì 0 - 2 (Com.
Uff. n. 19 del 24.10.1996).
Avverso la predetta decisione propone ricorso in questa sede, ai sensi dall'art. 27, comma 2, del
Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, deducendo I'
erroneità dell'interpretazione seguita dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia
nell'applicazione delle suesposte disposizioni.
II ricorso si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Le richiamate disposizioni in materia di impiego dei calciatori. nati dall'1.1.1976 in poi, escludono
espressamente che, nel caso in cui un calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba
necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la
partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara
con altro rientrante nei suddetti limiti di età).
Stabiliscono, infatti, le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato
Ufficiale n. 1 dell'1.7.1996. che dall'obbligo per la società di schierare sin dall'inizio e per tutta la
durata della gara e quindi anche nel caso di sostituzione successive di uno o più partecipanti.
almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo".
La disposizione è chiara e non dà adito a dubbi interpretativi.
La decisione impugnata deve, quindi, essere annullata e, di conseguenza, deve disporsi il ripristino
del risultato conseguito sul campo.
Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento dal ricorso come in epigrafe proposto dal Sig.
Presidente della L.N.D., annulla I'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2 - 1
conseguito ìn campo nella suindicata gara.
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