F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COMISO/MESSINA DEL 20.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19 del 24.10.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA COMISO/MESSINA DEL 20.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 24.10.1996)
II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, sul reclamo dell'U.S. Comiso, esaminati
gli atti della gara Comiso/Messina disputata il 20.10.1996 per il Campionato di Eccellenza e
terminata con il risultato di 3 - 0 perla squadra di casa, rilevava che I' A.C.R. Messina aveva violato
le disposizioni vigenti relative all'obbligo d'impiego di calciatori in relazione all'età, pubblicate sul
Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 dell'1 luglio 1996. Rilevava il Giudice
Sportivo che I' A.C.R. Messina, a seguito dell'espulsione del calciatore Librizzi Giuseppe nato il
18.8.1976, non aveva provveduto a reintegrare il numero dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi,
stabilito in due unità dal Comitato Regionale
Sicilia (Com. Uff. n. 1 del 2.7.1996), reintegrazione che avrebbe potuto realizzarsi non essendo
state effettuate tutte le sostituzioni "attingendo fra i calciatori di riserva al fine di poter ottemperare
alla predetta norma". In applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il
Giudice
Sportivo irrogava all' A.C.R. Messina la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il
punteggio di 0 - 2 (Com.Uff. n.19 del 24.10.1996). Avverso la predetta decisione propone ricorso in
questa sede, ai sensi dall'art. 27, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della
Lega Nazionale Dilettanti, deducendo l'erroneità dell'interprètazione seguita dal Giudice Sportivo
presso il
Comitato Regionale Sicilia nell' applicazione delle suesposte disposizioni. II ricorso si rivela
fondato e,pertanto, deve essere accolto. Le richiamate disposizioni in materia d impiego dei
calciatori nati dall'.1 .1.1976 in poi, escludono espressamente che, nel caso in cui un calciatore di
detta età venga
espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi la reintegrazione del numero dei
calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un
calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei limiti di età). Stabiliscono, infatti, le
disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1996,
che dall'obbligo per la società di schierare sin dall'inizio e per tutta la durata delta gara e, quindi,
anche nel caso di sostituzione successive di uno o più partecipanti, almenb un calciatore nato
dall'1.1.1976 in poi "debba-
no eccettuarsi i casi di espulsione dal campo". La disposizione è chiara e non da adito a dubbi
interpretativi. La decisione impugnata deve, quindi, essere annullata e, di conseguenza, deve
disporsi il ripristino del risultato conseguito sul campo. Per i suesposti motivi Ia C.A.F., in
accoglimento del ricorso come in epigrafe proposto dal Sig. Presidente della L.N.D.,annulla I'
impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-0 conseguito in campo nella suindicata
gara.
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