F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/SPADAFORESE DEL 26.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/SPADAFORESE DEL 26.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, sul reclamo dall'U.S. Gioiosa, esaminati gli atti della gara Gioiosa/Spadaforese disputata il 26.10.1996 per il Campionato di Promozione e terminata con il risultato di 1 - 1, rilevava che I'U.S. Spadaforese aveva violato le disposizioni vigenti relative all'obbligo d'impiego dei calciatori in relazione all'età, pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. i dell'1 luglio 1996. Rilevava. il Giudice Sportivo che I'U.S. Spadaforese, a seguito dell'espulsione del calciatore Famà Fabio, nato il 10.7.1976, non aveva provveduto a reintegrare il numero di calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, stabilito in due unità dal Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 1 del 2.7.1996), reintegrazione che avrebbe potuto realizzarsi non essendo state effettuate tutte le sostituzioni "attingendo fra i calciatori di riserva al fine di poter ottemperare alla predetta norma". In applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo irrogava aIl' U.S.Spadaforese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 21 del 7.11.1996). Avverso la predetta decisione propone ricorso in questa sede, ai sensi dell'art.27, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. deducendo I' erroneità dell'interpretazione seguita dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia nell'applicazione delle suesposte disposizioni. II ricorso si rivela fondato e, pertanto, deve essere accolto. Le richiamate disposizioni in materia d'impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi escludono espressamente che, nel caso iq cui un calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei suddetti limiti d'età). Stabiliscono, infatti, le disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1996, che dall'obbligo per la società di schierare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo". La disposizione è chiara e non dà adito a dubbi interpretativi. La decisione impugnata deve, quindi, essere annullata e, di conseguenza, deve disporsi iÍ ripristino del risultato conseguito sul campo. Per i suesposti motivi la C.A.F., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla I' impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 1 conseguito in campo nella suindicata gara.
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