F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE TOCCAFONDI PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professioni- sti Serie C – Com. Uff. n. 80/C del 15.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 17/C RIUNIONE DEL 23 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GARE INFLITTA AL CALCIATORE TOCCAFONDI PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professioni- sti Serie C - Com. Uff. n. 80/C del 15.1.1997) Il Giudice Sportivo presso la lega Professionisti Serie C, con riferimento alla gara Pistoiese/Alessandria disputatasi il 29.12.1996, infliggeva la sanzione della squalifica. per due gare al portiére dell' Alessandria, Paolo Toccafondi, "per atto di violenza verso un avversario a giuoco fermo". La Commissione Disciplinare presso la Lega medesima, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n.80/C del 15 gennaio 1997 respingeva il reclamo. Contro tale decisione ricorre ora a questa C.A.F. I' U.S. Alessandria Calcio la quale insiste nel sostenere che la provocazione del calciatore emergerebbe dallo stesso rap- porto arbitrale,laddove si precisa che il Toccafondi era stato circondato da quattro calciatori avversari, non altrimenti spiegandosi la reazione dell'atleta,, tra I' altro mai squalificato in sei anni di attività professionistica. L'appello dall'U.S. Alessandria Calcio va respinto . Invero, dalle risultanze ufficiali non trova alcun riscontro la versione dei fatti prospettata dalla società appaltante, secondo la quale "calciatori avversari avrebbero portato via il pallone dalle mani del portiere". Devono pertanto pienamente condividersi le argomentazioni contenute nella decisione impugnata che ha correttamente ritenuto non potersi configurare nella specie una ipotesi di provocazione, tale da giustificare la reazione del calciatore. Da quanto sopra consegue che la decisione impugnata va confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge I' appello come in epigrafe proposto dalla U.S. Alessandria Calcio di Alessandria e dispone I' incameramento della relativa tassa .
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