F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL G.S. NIZZA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERVESINESE/NIZZA CALCIO DELL’1.11.1996 (Delibera. della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 20 del 5.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DEL G.S. NIZZA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
CERVESINESE/NIZZA CALCIO DELL'1.11.1996 (Delibera. della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lombardia Com. Uff. n. 20 del 5.12.1996)
II G.S. Nizza Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 5
dicembre 1996 con Ia quale - in accoglimento del reclamo delI'U.S. Cervesinese - veniva
comminata alla suddetta Nizza Calcio la punizione sportiva della perdita della gara
Cervesinese/Nizza Calcio dell' 1.11.1996 per 0 - 2, l'ammenda di L. 150.000, nonché veniva inflitta
al calciatore Erbi Enrico la squalifica per una ulteriore giornata e al Sig. Castelli Fabio, Dirigente
Accompagnatore ufficiale, I'inibizione a tutto il 20.12.1996.
II tutto in relazione alla partecipazione del calciatore Erbi alla suddetta gara in posizione irregolare
perché squalificato.
L'appello va respinto.
Ritiene questa Commissione che l'impugnata decisione non meriti censura alcuna in quanto Ie
doglianze del G.S. Nizza Calcio non hanno alcun fondamento. Infatti il calciatore di che trattasi
risulta squalificato per una giornata di gara come da Com. Uff. n. 15 del 31.10.1996 del Comitato
Provinciale di Pavia e, di conseguenza, non aveva titolo partecipare alla gara in esame, posto che
I'art. 12 comma 2 C. G.S., espressamente statuisce che "le sanzioni che, comportino squalifiche dei
tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale...".
Nessuna rilevanza può avere la dedotta circostanza che la società si sarebbe attenuta alle diverse
indicazioni fornite, dietro sua richiesta, da parte di organismi federali presso il Comitato
Provinciale, nè I'asserita buona fede della società reclamante che non viene messa in dubbio. Per
questi motivi la C.A.F respinge I'appello come in epigrafe proposto dal G.S. Nizza Calcio di Ponte
Nizza (Pavia) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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