F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. INVICTA CANDELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CARAPELLF/INVICTA CANDELA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 19 del 12.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. INVICTA CANDELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO
CARAPELLF/INVICTA CANDELA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 12.12.1996)
All'esito della gara Pro Carapelle/Invicta Candela, disputata il 17.11.1996 nell'ambitfo del
Campionato di 3° Categoria del Comitato Regionale Puglia e terminata col punteggio di 0 a 1,
I'A.S. Pro Carapelle proponeva reclamo denunciando che il calciatore Coluccelli Domenico aveva
preso parte all'incontro per i colori dell'U.S, Invicta Candela anche se sprovvisto di documento
ufficiale di riconoscimento.
IL Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Foggia, con delibera pubblicata sul Com. Uff.
n. 12 del 27 novembre 1996, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dall'art. 23 n. 5 e 10
C,G.S..
La competente Commissione disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 12
dicembre 1996, annullava la decisione impugnata dall'A.S. Pro Carapelle e rinviava al Giudice di
primo grado per un nuovo esame di merito.
Avverso tale decisione ha proposto appello dinanzi a questa Commissione Federale I'U,S. Invicta
Candela; adduce la reclamante di non avere mai ricevuto copia del reclamo inoltrato dalla A.S.
Carapelle alla Commissione Disciplinare.
La doglianza e fondata:
L'omissione, ribadita dall'esame degli atti ufficiali, costituiva motivo di inammissibilità del reclamo
di seconda istanza (art. 23 n. 5 C.G.S.) non rileva però dalla Commissione Disciplinare. Tanto
comporta l'annullamento senza rinvio dell'impugnata delibera, ai sensi dell' art. 27 n. 5 C.G.S.. La
tassa va restituita.
Per questi motivi, la C.A.F., in accoglimento dell'appello proposto dalI'U.S. Invicta Candela di
Candela (Foggia), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera stante
l'inammissibilità, per violazione dall'art. 23 n.5 C.G.S., per omesso invio di copia alla società
controparte, del reclamo 2.12.1996 proposto dall'A.S. Pro Carapelle alla Commissione Disciplinare
contro la declatoria del Giudice Sportivo di inammissibilità del reclamo 2.11.1996 dalla stessa
proposto avverso la regolarità della gara. Ordina I'incameramento della tassa versata.
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