F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. ROVELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES ITALA/ROVELLESE DEL 13.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 22 del 19.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. ROVELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA JUNIORES ITALA/ROVELLESE DEL 13.10.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 del 19.12.1996) L'arbitro dell'incontro Itala/Rovellese, disputato il 13 .10.1996 per il Campionato Juniores del Comitato Provinciale di Como, al 42' del secondo tempo, con le squadre sul punteggio di 2 - 0 a favore dall'U.S. Italo, decretava I'espulsione per doppia ammonizione del calciatore Borroni Dario dall'U.S. Rovellese; peraltro il provvedimento di espulsione non veniva riportato nel referto, nel quale il Borroni figurava come ammonito per una sola volta, e, neppure nel rapportino compilato al termine della gara e consegnato alle società. La Rovellese, rimasta soccombente per 0-3 proponeva reclamo e chiedeva la ripetizione dell'incontro assumendo che I'espulsione del proprio calciatore doveva considerarsi illegittima in quanto egli era stato solo ammonito al 42' del secondo tempo. II Giudice Sportivo respingeva il gravame e la decisione trovava conferma da parte della Commissione Disciplinare. Contro la delibera di questo organo ha interposto appello I'U.S Rovellese, insistendo nelle prospettazioni sollevate nei precedenti gradi del giudizio. L'appello non può trovare accoglimento. Tanto nel supplemento di rapporto reso al Giudice Sportivo che nella dichiarazione rilasciata alla Commissione Disciplinare l'arbitro dell'incontro ha ribadito che il calciatore Borroni era stato ammonito due volte e quindi espulso all'atto del secondo provvedimento di ammonizione; I'arbitro ha altresì confermato di avere omesso per dimenticanza la segnalazione della prima ammonizione e poi quella dell'espulsione nel referto e nel rapportino destinato alle società. Si tratta indubbiamente di grave negligenza dalla quale peraltro non possono derivare le conseguenze pretese dall'appellante, in quanto il Direttore di gara non ha avuto dubbi nel confermare di avere inflitto per due volte I'ammonizione al Borroni, la cui espulsione, pertanto, deve ritenersi pienamente giustificata. Superfluo aggiungere che il confronto tra I'arbitro e il dirigente dall'U.S. Rovellese presente all'incontro, sollecitato dall'appellante, è inammissibile per I'espresso divieto regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F respinge I'appello come innanzi proposto dall'U.S. Rovellese di Rovello Porro(Milano) ed ordina I'incameramento della tassa versata.
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