F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. SAN GIACOMO INTERAMNIA AVVERSO DECISIONI MERITO N. 3 GARE PER PARTECIPAZlONE DEL CALCIATORE FARINA ANGELO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 38 del 19.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. SAN GIACOMO INTERAMNIA AVVERSO DECISIONI MERITO N.
3 GARE PER PARTECIPAZlONE DEL CALCIATORE FARINA ANGELO IN POSIZIONE
IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise -
Com. Uff. n. 38 del 19.12.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, giudicando sui reclami proposti
dall'.U.S, Venafro Ivana Cappellari, dell'U.S. San Martino e dalla Polisportiva Olympia Agnonese
relativamente alle gare del Campionato Regionale di Eccellenza disputate con I'U.S. San Giacomo
Interamnia rispettivamente il 20 e 27ottobre ed il 3 novembre 1996, irrogava a quest'ultima società
la punizione sportiva di perdita degli incontri stessi con il punteggio di 0 - 2 in quanto aveva
schierato in campo il calciatore Farina Angelo in posizione irregolare; si era infatti accertato che al
predetto, con Comunicato Ufficiale n. 52 del 27 aprile 1996, era stata inflitta la squalifica per due
giornate in riferimento a gara del Campionato Juniores regionale 1995/96 e che detta squalifica non
era stata scontata nella precedente stagione sportiva.
L'U.S. San Giacomo Interamnia ha proposto appello avverso la sopra citata decisione sostenendo
che il Farina, dopo il provvedimento di squalifica, non aveva preso parte alle partite di spareggio del
Campionato di Eccellenza che la società aveva disputato al termine della trascorsa stagione
sportiva,e in tal modo aveva scontato la punizione che gli era stata inflitta.
II gravame non ha fondamento.
La motivazione adottata dalla Commissione Disciplinare, del tutto conforme al dettato
regolamentare, nonché a quanto esplicitato netta Circolare della L.N.D. dell'8.9.1995 in materia di
esecuzione delle sanzioni, trova conforto nella costante giurisprudenza di questo organo giudicante.
E' pacifico in punto di fatto che il Farina non potè scontare la squalifica nella stagione sportiva
1995/96, in quanto non vennero disputate altre gare dalla squadra nella quale egli militava quando
commise I'infrazione; ne consegue che la sanzione avrebbe dovuto essere scontata, trattandosi di
calciatore "fuori quota" per la squadra Juniores a partire dalla prima giornata del Campionato di
Eccellenza, cui prendeva parte I'U.S. San Giacomo Interamnia, nella corrente stagione sportiva.
Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'U.S. San Giacomo
Interamnia di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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