F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C – RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. TACCONA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40 N. 4 N.O.I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PESSINA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 21 del 12.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELLA S.C. TACCONA AVVERSO DECISIONI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 N. 4 N.O.I.F., IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PESSINA DANIELE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia-Com. Uff. n. 21 del 12.12.1996) La S.C. Taccona di Muggiò (Milano) ha proposto appello a questa Commissione Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 21 in data 12 dicembre 1996, con la quale, in accoglimento del deferimento del Presidente dello stesso Comitato, ha squalificato il calciatore Pessina Daniele a tutto il 12 marzo 1997, ha inibito il Sig. Crovi Roberto, Presidente della S.C. Taccona, a tutto il 12.1.1997 ed ha inflitto alla società I'ammenda di lire 150.000, per violazione dall'art. 40 N.O.I.F., avendo il calciatore Pessina sottoscritto contemporaneamente due richieste di tesseramento con due società diverse. L'appello è inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n.4 lett.d) C.G.S.. Detta norma, infatti, dispone che per la disciplina sportiva nell'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito regionale e dal Settore Giovanile e Scolastico è ammesso reclamo alla C.A.F avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari o dei Giudici Sportivi di 2° Grado soltanto quando riguardano squalifiche dei tesserati od inibizioni di dirigenti che vadano oltre i dodici mesi. Non e, inoltre, ammessa I'impugnazione della sanzione dell'ammenda, non essendo la fattispecie prevista dalla su citata norma. La tassa versata va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art.35 n.4 lett.d) C.G.S., I'appello come innanzi proposto delta S.C. Taccona di Taccona di Muggio (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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