F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. AUSONIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUSO NIA/NUOVA TREVIGLIANO DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 2Z.12.1996) APPELLO DEL CALCIATORE ‘GARGANO FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com- Uff. n. 86 del 27.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'U.S. AUSONIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUSO
NIA/NUOVA TREVIGLIANO DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 86 del 2Z.12.1996)
APPELLO DEL CALCIATORE 'GARGANO FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio - Com- Uff. n. 86 del 27.12.1996)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con delibera apparsa sul Com.
Uff. n. 86 del 27 dicembre S996, decidendo sui reclami proposti dall' U.S. Ausonia e dal calciatore
Gargano Filippo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di detto Comitato, di cui al Com. Uff. n.
58 del 21.11.1996, relative alla gara Ausonia/Trevigliano del 17.1.1996, ha, fra I'altro confermato la
sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gargano Filippo fino al 30.11.1999 e ridotto quella
irrogata al calciatore Tomas Mario dal 31.10.2000 al 30.11.1999.
Avverso i suddetti punti della decisione ha proposto appello I'U.S. Ausonia, chiedendo
I'annullamento della squalifica irrogata al calciatore Gargano per non aver commesso li fatto e
un'ulteriore riduzione della sanzione comminata al calciatore Tomas. Analoga richiesta è stata
avanzata dal calciatore Gargano con proprio reclamo. Apparendo evidente la connessione, questa
Commissione ne ha deciso la riunione. Nel merito ritiene che la decisione della Commissione
Disciplinare debba essere integralmente confermata. Ed infatti, dal referto del Direttore di gara
risulta, in termini di assoluta certezza, il fatto che egli fu vittima di atti di violenza posti in essere al
47° minuto del secondo tempo da diversi calciatori dell'U.S, Ausonia che non avevano condiviso le
sue decisioni arbitrali. In particolare il Direttore di gara ha riferito di essere stato colpito dal Tomas
con un pugno al viso che gli procurava una escoriazione alla guancia e dal Gargano con un calcio
alla gamba che lo faceva barcollare. Aggiungeva nel suo referto che il Tomas ribadiva la propria
protesta violenta, rivolgendo al suo indirizzo insulti vari nel mentre lasciava il proprio spogliatoio
sotto scorta dei carabinieri. II Direttore di gara, in allegato ad un successivo supplemento di referto -
con il quale ribadiva e riferiva in modo più dettagliato i fatti - inviava certificato del pronto
soccorso dell'Unità Sanitaria di Latina attestante la sussistenza di "escoriazioni alla guancia sinistra
in via di guarigione". Avendo il calciatore Gargano sostenuto dinanzi alla Commissione
Disciplinare la tesi dell'errore di persone in cui sarebbe incorso I'arbitro, ne veniva disposta dalla
stessa I'audizione, nel corso della quale quest'ultimo ribadiva che a colpirlo con un calcio era stato
"sicuramente il Gargano. Alla luce di quanto sopra, le tesi difensive contenute nel reclamo dall'U.S.
Ausonia e del calciatore Gargano non possono essere accreditate, essendo evidente che le
considerazioni logiche che essi propongono e le pretese contraddizioni in cui sarebbe incorso il
Direttore di gara non trovano sostegno negli atti per cui non possono prevaricare i contenuti del
referto arbitrale la cui perentorietà li rende insuperabili. Restando acclarata la responsabilità del
calciatore Gargano per il fatto imputatogli per quanto attiene all'entità della sanzione a questi inflitta
la stessa appare del tutto congrua. Per quanto concerne infine, la richiesta di ulteriore riduzione
della squalifica inflitta al calciatore Tomas, la stessa non può trovare accoglimento, congrua
apparendo la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare ove si tenga conto della particolare
gravità dei tatti di cui il Tomas si è reso protagonista. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli
come sopra proposti dal calciatore Gargano e dell'U.S. Ausonia di Ausonia (Frosinone), li respinge
e dispone incamerarsi le relative tasse.
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