F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. AUSONIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUSO NIA/NUOVA TREVIGLIANO DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 86 del 2Z.12.1996) APPELLO DEL CALCIATORE ‘GARGANO FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com- Uff. n. 86 del 27.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. AUSONIA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUSO NIA/NUOVA TREVIGLIANO DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 86 del 2Z.12.1996) APPELLO DEL CALCIATORE 'GARGANO FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 30.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com- Uff. n. 86 del 27.12.1996) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio con delibera apparsa sul Com. Uff. n. 86 del 27 dicembre S996, decidendo sui reclami proposti dall' U.S. Ausonia e dal calciatore Gargano Filippo avverso le decisioni del Giudice Sportivo di detto Comitato, di cui al Com. Uff. n. 58 del 21.11.1996, relative alla gara Ausonia/Trevigliano del 17.1.1996, ha, fra I'altro confermato la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Gargano Filippo fino al 30.11.1999 e ridotto quella irrogata al calciatore Tomas Mario dal 31.10.2000 al 30.11.1999. Avverso i suddetti punti della decisione ha proposto appello I'U.S. Ausonia, chiedendo I'annullamento della squalifica irrogata al calciatore Gargano per non aver commesso li fatto e un'ulteriore riduzione della sanzione comminata al calciatore Tomas. Analoga richiesta è stata avanzata dal calciatore Gargano con proprio reclamo. Apparendo evidente la connessione, questa Commissione ne ha deciso la riunione. Nel merito ritiene che la decisione della Commissione Disciplinare debba essere integralmente confermata. Ed infatti, dal referto del Direttore di gara risulta, in termini di assoluta certezza, il fatto che egli fu vittima di atti di violenza posti in essere al 47° minuto del secondo tempo da diversi calciatori dell'U.S, Ausonia che non avevano condiviso le sue decisioni arbitrali. In particolare il Direttore di gara ha riferito di essere stato colpito dal Tomas con un pugno al viso che gli procurava una escoriazione alla guancia e dal Gargano con un calcio alla gamba che lo faceva barcollare. Aggiungeva nel suo referto che il Tomas ribadiva la propria protesta violenta, rivolgendo al suo indirizzo insulti vari nel mentre lasciava il proprio spogliatoio sotto scorta dei carabinieri. II Direttore di gara, in allegato ad un successivo supplemento di referto - con il quale ribadiva e riferiva in modo più dettagliato i fatti - inviava certificato del pronto soccorso dell'Unità Sanitaria di Latina attestante la sussistenza di "escoriazioni alla guancia sinistra in via di guarigione". Avendo il calciatore Gargano sostenuto dinanzi alla Commissione Disciplinare la tesi dell'errore di persone in cui sarebbe incorso I'arbitro, ne veniva disposta dalla stessa I'audizione, nel corso della quale quest'ultimo ribadiva che a colpirlo con un calcio era stato "sicuramente il Gargano. Alla luce di quanto sopra, le tesi difensive contenute nel reclamo dall'U.S. Ausonia e del calciatore Gargano non possono essere accreditate, essendo evidente che le considerazioni logiche che essi propongono e le pretese contraddizioni in cui sarebbe incorso il Direttore di gara non trovano sostegno negli atti per cui non possono prevaricare i contenuti del referto arbitrale la cui perentorietà li rende insuperabili. Restando acclarata la responsabilità del calciatore Gargano per il fatto imputatogli per quanto attiene all'entità della sanzione a questi inflitta la stessa appare del tutto congrua. Per quanto concerne infine, la richiesta di ulteriore riduzione della squalifica inflitta al calciatore Tomas, la stessa non può trovare accoglimento, congrua apparendo la sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare ove si tenga conto della particolare gravità dei tatti di cui il Tomas si è reso protagonista. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dal calciatore Gargano e dell'U.S. Ausonia di Ausonia (Frosinone), li respinge e dispone incamerarsi le relative tasse.
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