F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’U.S. PASSO SERRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AGATA IRPINA/PASSO SERRA DEL 13.10.1996 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE BARLETTA MASSIMO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 – Riunioni del 12.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'U.S. PASSO SERRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. AGATA IRPINA/PASSO SERRA DEL 13.10.1996 PER PARTECIPAZIONE DEL CALCIATORE BARLETTA MASSIMO IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania Com. Uff. n. 43 - Riunioni del 12.12.1996) L'U.S. S. Agata Irpina proponeva reclamo in ordine alla gara Passo Serra/S. Agata Irpina del 13.10.1996 del Campionato di 2° Categoria, assumendo la posizione irregolare del calciatore della squadra avversaria Barletta Massimo, colpito da squalifica nel precedente Campionato e non scontata in quanto riferita all'ultima partita del detto Campionato. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata nel C.U. n. 43 del 12 dicembre 1996, in accoglimento del reclamo infliggeva all'U.S. Passo Serra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2. Tale decisione viene ora impugnata davanti a questa C.A.F. dell'U.S. Passo Serra che ne deduce I'illegittimità non avendo ricevuto la raccomandata contenente copia del reclamo poi accolto con la decisione gravata. Dagli atti di causa, e segnatamente dalla ricevuta della raccomandata che sarebbe stata inviata alla società controparte dell'U.S.S. Agata Irpina e che la stessa ha trasmesso in allegato alla nota del 20.1.1997, risulta che il reclamo proposto in primo grado è stato inoltrato all'U.S. Passo Serra in via Nazionale - Montemiletto. Ora nella domanda di iscrizione al Campionato 1996/97 presentata al Comitato Regionale dell'U.S. Passo Serra risulta che il recapito della società è "via Viturano 13, Serra-Montemiletto", mentre non risulta in alcuna parte indicato I'indirizzo di Via Nazionale di Montemiletto. L'appello dall'U.S. Passo Serra che lamenta di non aver ricevuto il reclamo dall'U.S. S. Agata Irpina è, quindi, fondato. Per questi motivi la C.A.F, in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dell'U.S. Passo Serra di Santa Paolina (Avellino), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., I'impugnata delibera stante I'inammissibilità del reclamo 5.11.1996 proposto dell'U.S. S. Agata Irpina alla Commissione Disciplinare avverso la regolarità della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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