F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NICOSIA/ENNA CALCIO DEL 17.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 19 del 24.10.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NICOSIA/ENNA CALCIO DEL 17.10.1996 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 19 del 24.10.1996) II Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, esaminati gli atti della gara Nicosia/Enna disputata il 17.10.1996 per la Coppa Italia, fase regionale, e terminata con ill risultato di 0 - 0, rilevava che I'U.S. Nicosia aveva violato le disposizioni vigenti relative all'obbligo d'impiego dei calciatori in relazione all'età, pubblicate sul Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 del 1° luglio 1996. Rilevava il Giudice Sportivo che l'U.S. Nicosia, a seguita dell' espulsione del calciatore Testa Camillo, nato I'8.1.1977, non aveva provveduto a reintegrare il numero dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi, stabilito in due unità dal Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 1 del 2.7.1996), reintegrazione che avrebbe potato effettuare noli essendo state effettuate tutte le sostituzioni "attingendo fra i calciatori di riserva al fine di poter ottemperare alle predette norme". Ih applicazione dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice Sportivo irrogava all'U.S. Nicosia la punizione sportiva della perdita della predetta gara con il punteggio di 0 - 2 (Com. Uff. n. 19 del 23.10.1996). Avverso la predetta decisione propone ricorso in questa sede, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. c), del Codice di Giustizia Sportiva, il Sig. Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, deducendo la erroneità dell'interpretazione seguita dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia nell'applicazione delle suesposte disposizioni. Il ricorso si rivela fondato, e pertanto, deve essere accolto. Le richiamate disposizioni in materia di impiego dei calciatori nati dall'1.1.1976 in poi escludono espressamente che, nel caso in cui uri calciatore di detta età venga espulso durante una gara, debba necessariamente operarsi una reintegrazione del numero dei calciatori di cui è obbligatoria la partecipazione alla gara (eventualmente con la sostituzione di un calciatore partecipante alla gara con altro rientrante nei suddetti limiti di età). Stabiliscono, infatti, le disposizioni emanate daIla Lega Nazionale Dilettanti con il Comunicato Ufficiale n. 1 dell'1.7.1996, che dall' obbligo per le società di schierare sin dall'inizio e per tutta la durata della gara e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, almeno un calciatore nato dall'1.1.1976 in poi "debbano eccettuarsi i casi di espulsione dal campo". La disposizione è chiara e non dà adito a dubbi interpretativi. Là decisione impugnata deve, quindi, essere annullata e, di conseguenza, deve disporsi il ripristino del risultato conseguito sul campo. Per i suesposti motivi Ia C.A.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Presidente della L.N.D., annulla I'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 0 - 0.
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