F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’I- NIBIZIONE FINO AL 31.10.1997 INFLITTA AL SIG. COSIMO GIOVANNI (Delibera , della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 141 del 10.1.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it
APPELLO DEL PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'I-
NIBIZIONE FINO AL 31.10.1997 INFLITTA AL SIG. COSIMO GIOVANNI (Delibera ,
della Commissione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff.
n. 141 del 10.1.1996)
La A.S. Pro Calcetto Avezzano ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al C.U. n. 141 del 10 gennaio
1997, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 72 del 17.12.1996)
nella parte in cui infliggeva alla A.S. Pro Calcetto Avezzano I'armmenda di lire 700.000 e, in
parziale accoglimento del reclamo da questa inoltrato, si riduceva la durata della sanzione
dell'inibizione inflitta al Sig. Cosimo Giovanni al 31.10.1997 (laddove il Giudice Sportivo ne aveva
stabilito la durata sino al 31.12.1997).
La società, ricorrente nega, in fatto che il Sig. Cosimo abbia "afferrato" l'arbitro per il braccio
"strattonandolo", così come posto in evidenza dal Giudice Sportivo e come confermato dalla
delibera della Commissione Disciplinare, e solleva il dubbio di un possibile scambio di persona; si
sarebbe incorsi in errore nella "individuazione del soggetto responsabile di quanto riferito
dall'arbitro". Per procedere alla verifica istruttoria dell'errore denunciato, chiede I'ammissione come
mezzo di prova, delle riprese filmate e conclude per la riforma della decisione della Commissione
Disciplinare.
Ritiene questa Corte che l'esame dei documenti ufficiali non consenta di nutrire nessun ragionevole
dubbio che possa condurre ad ipotizzare I'errore di persona.
Questa Commissione ritiene che il dubbio debba ragionevolmente emergere dall'e- same della
documentazione ufficiale o da concreti elementi offerti, in modo persuasivo, dai ricorrenti.
Nel caso considerato non sussiste alcuna plausibile elemento di incertezza nella identificazione del
Sig. Cosimo Giovanni quale protagonista degli episodi esposti dal rapporto dell'arbitro rapporto
che, come è noto, costituisce fonte probatoria privilegiata.
Per quanto attiene all'entità della sanzione la stessa, già ridotta benevolmente dalla Commissione
Disciplinare, non appare suscettibile di ulteriore riduzione ove si tenga conto del comportamento
aggressivo e violento tenuto dal Cosimo durante tutto il corso della gara.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Pro Calcetto
Avezzano di Avezzano (L'Aquila) ed ordina incamerarsi Ia relativa tassa.
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