F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. RAPONE EUSTACCHIO ALBERTO E DELL’A.S. CASALOTTI PANTANMONASTERO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 32, COMMA 1, N.O.I.F., LA SECONDA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 77 del 13.12.1996)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 19/C RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 1997 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. RAPONE EUSTACCHIO ALBERTO E DELL'A.S. CASALOTTI PANTANMONASTERO, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO, PER VIOLAZIONE IL PRIMO DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 32, COMMA 1, N.O.I.F., LA SECONDA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 77 del 13.12.1996) II Procuratore Federale, con atto datato 23.8.1996, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio il Sig. Eustacchio Alberto Rapone, Direttore sportivo dall'U.S. Casalotti Pantanmonastero e la società stessa, ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dall'art. 32 comma 1 N.O.I.F. il primo, ed ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S. la società. II Procuratore Federale esponeva che, a seguito di accertamenti dell'Ufficio Indagini, era risultato che il Rapone avrebbe indotto i genitori del calciatore Carlo Morasca a sottoscrivere il tesseramento a tempo indeterminato prima del compimento, da parte di questi del 14° anno di età e, richiesto dai genitori medesimi di interrompere il rapporto calcistico, avrebbe preteso per la restituzione del cartellino il versamento della somma di L. 1.400.000. Concludeva chiedendo I'inibizione di mesi 3 (tre) a carico del Rapone e I'ammenda di L. 900.000 a carico della società. La Commissione Disciplinare con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 13 dicembre 1996, respingeva le richieste della Procura Federale e proscioglieva il Rapone e I'A.S. Casalotti Pantanmonastero. Tale decisione viene impugnata davanti a questa C.A.F. dalla Procura Federale che ne chiede I'annullamento e I'irrogazione delle sanzioni richieste in prima istanza e soprariportate. L'appello del Procuratore Federale è fondato. Invero, I'art.32 comma 1 N.O.I.F., nella sua chiara ed univoca formulazione, pone al centro della previsione il divieto di assunzione del vincolo a tempo indeterminato da parte del giovane che non ha compiuto il 14° anno di età, sicché appare irrilevante il momento successivo a partire dal quale, a conclusione di una serie di adempimenti, ha effetto I' operazione di tesseramento e scatta la legittimità di utilizzazione del calciatore che concettualmente non ha nulla a che vedere con I'assunzione del vincolo. Ora, nella specie, atteso che è pacifico che tale disposizione nei fatti non è stata osservata ed essendo irrilevanti le circostanze rappresentate dalla società e concernenti sostanzialmente i rapporti con i genitori del calciatore, si configura incontestabilmente un comportamento contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva sanciti dalI'art. 1 C.G.S.. Le sanzioni invocate dal Procuratore Federale, atteso tutto il contesto quale emerge dalle risultanze di causa, si appalesano congrue ed adeguate all'infrazione sopra illustrata. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Procuratore Federale, dichiara il Sig. Rapane Eustacchio Alberto e I'A.S. Casalotti Pantanmonastero responsabili delle infrazioni loro ascritte e, per I'effetto, infligge al Sig. Rapane Eustacchio Alberto la sanzione dell'inibizione per mesi 3 ed all'A.S. Casalotti Pantanmonastero quella dell'ammenda di L. 900.000.
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