F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DEL REAL SOVERATO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE CARITO GREGO-RIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 51 del 24.12.1996)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DEL REAL SOVERATO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 31.12.1998 INFLITTA AL CALCIATORE CARITO GREGO-RIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 51
del 24.12.1996)
II Real Soverato Calcio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, di cui al C.U. n. 51 pubblicato il
24 dicembre 1996, con la quale veniva rigettato il reclamo della società appellante, restando così
confermata la sanzione della squalifica fino al 31.12.1998 inflitta dal Giudice Sportivo di detto
Comitato al calciatore Carito Gregorio in relazione alla gara Real Soverato/Promosport Lamezia del
5.11.1996.
L'appello è inammissibile in quanto sottoscritto unicamente dal difensore della società e non anche
dal legale rappresentante la società, così come prescritto dell'art. 23 n. 1 C.G.S..
Per questi motivi, Ia C.A.F dichiara inammissibile, perché sottoscritto da persona non legittimata,
I'appello come sopra proposto dal Real Soverato Calcio di Soverato (Catanzaro) e dispone
incamerarsi la relativa tassa.
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