F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GINOSA/CASTELLANETA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n. 21 del 3.1.1997)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GINOSA/CASTELLANETA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n. 21 del 3.1.1997) Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 21 del 3 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., in accoglimento del reclamo sporto dall'A.S. Ginosa avverso la regolarità della gara Ginosa/Castellaneta, svoltasi il 17.11.1996 per il Campionato di Promozione, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato per I'A.S. Castellaneta il calciatore Saverio Abrescia - il quale, all'inizio della stagione sportiva in corso, era stato indicato quale allenatore abilitato e tesserato come tale dell'A.S. Nuova Puglia Sport e tale furizione aveva svolto in guanto gare di campionato - contravvenendo alle disposizioni dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., applicava in favore della reclamahte la punizione sportiva ex art, 7 C.G.S.. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F I'A.S. Castellaneta, eccependo, preliminarmente, I'inammissibilità del reclamo di controparte, che non era stato preannunciato nei termini regolamentari, benché proposto entro quelli stabiliti dall'art. 37 C.G.S.. Nel merito, I'appellante rilevava come, da comunicazione del Settore Tecnico, I'Abrescia non risultasse tesserato per alcuna società, il che comportava - non avendo costui espletato la funzione di allenatore - che mancasse il presupposto di fatto per I'applicazione del citato art. 7; non valevano a dimostrare il contrario le distinte dell'A.S. Nuova Puglia Sport e, in ogni caso nemmeno tale dato emergeva più sin dalla gara del 20.10. 1996, con la conseguenza della regolarità del successivo tesseramento quale calciatore per I'appellante. E comunque, poiché I'Ufficio Tesseramento competente ne aveva avallato il tesseramento, appariva eccessiva la punizione sportiva della perdita della gara. L'A.S. Ginosa presentava, a sua volta, deduzioni scritte, con le quali insisteva per la conferma della delibera impugnata ex adverso. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il gravame è infondato. Deve anzitutto rilevarsi che è priva di pregio I'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso alla Commissione Disciplinare in quanto I'art. 37 comma 3 C.G.S. - che deve essere raccordato all'art. 18 comma 4 - stabilisce che i reclami presentati, nell'ambito dell'attività dilettantistica e giovanile, avverso al posizione di tesserati che abbiano preso parte a gara, non va preannunciato al Giudice Sportivo nei termini di cui all'art. 18 nn. 2 e 3, ma proposto alla competente Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° grado entro trenta giorni dalla disputa della gara - ciò che è avvenuto regolamentare nella specie. Nè il gravame è accoglibile nel merito. La decisione impugnata è invero esatta, ancorchè se ne debba rettificare la motivazione, visto che il riferimento normativo deve correttamente effettuarsi all'art. 40 comma 2 N.O.I.F, secondo il quale gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. Ora, che I'Abrescia sia tesserato quale allenatore dilettante è indiscusso tra le parti e risulta documentato anche dalla dichiarazione del Settore Tecnico, cui I'appellante fa riferimento; anche se deve subito osservarsi che la circostanza attestata nel documento (per cui, a quella data, peraltro successiva alla disputa della gara in questione, I'Abrescia non risultava essere tesserato per alcuna società) non ha il rilievo attribuitole dalI' A.S. Castellaneta: sià perché ciò che inibisce all' iscritto nell'Albo degli allenatori dilettanti di tesserarsi come calciatore non è soltanto il concreto svolgimento dell'attività di tecnico, ma anche I'atto oggettivo della iscrizione; sia perché la concreta esplicazione di tale attività è attestata dalla documentazione in atti, d'onde emerge che per almeno quattro gare l'Abrescia sia stato indicato come allenatore dell'A.S. Nuova Puglia Sport senza che sia stata data la prova della falsità nella relativa indicazione nonché del fatto che tale circostanza sia sempre sfuggita agli ufficiali di gara che dovevano controllare le liste presentate dalla detta società. Resta quindi accertata la irregolarità del tesseramento dell'Abrescia quale calciatore, situazione che si sarebbe potuta regolarmente verificare (tanto, almeno, finché costui non si cancelli dagli elenchi degli allenatori dilettanti) solo per I'A.S. Nuova Puglia Sport, ovvero per quella stessa società che lo aveva utilizzato come tecnico. L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) e dispone I'incameramento della tassa versata.
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