F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997 COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it APPELLO DELL’A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GINOSA/CASTELLANETA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n. 21 del 3.1.1997)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1996/1997
COM. UFF. N. 20/C RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 1997 e pubbl. su: www.figc.it
APPELLO DELL'A.S. CASTELLANETA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
GINOSA/CASTELLANETA DEL 17.11.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Puglia-Com. Uff. n. 21 del 3.1.1997)
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 21 del 3 gennaio 1997, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., in accoglimento del reclamo sporto dall'A.S.
Ginosa avverso la regolarità della gara Ginosa/Castellaneta, svoltasi il 17.11.1996 per il
Campionato di Promozione, avendo accertato che alla medesima aveva partecipato per I'A.S.
Castellaneta il calciatore Saverio Abrescia - il quale, all'inizio della stagione sportiva in corso, era
stato indicato quale allenatore abilitato e tesserato come tale dell'A.S. Nuova Puglia Sport e tale
furizione aveva svolto in guanto gare
di campionato - contravvenendo alle disposizioni dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico
della F.I.G.C., applicava in favore della reclamahte la punizione sportiva ex art, 7 C.G.S.. Avverso
tale decisione ricorreva a questa C.A.F I'A.S. Castellaneta, eccependo, preliminarmente,
I'inammissibilità del reclamo di controparte, che non era stato preannunciato nei termini
regolamentari, benché proposto entro quelli stabiliti dall'art. 37 C.G.S.. Nel merito, I'appellante
rilevava come, da comunicazione del Settore Tecnico, I'Abrescia non risultasse tesserato per alcuna
società, il che comportava - non avendo costui espletato la funzione di allenatore - che mancasse il
presupposto di fatto per I'applicazione del citato art. 7; non valevano a dimostrare il contrario le
distinte dell'A.S. Nuova Puglia Sport e, in ogni caso nemmeno tale dato emergeva più sin dalla gara
del 20.10. 1996, con la conseguenza della regolarità del successivo tesseramento quale calciatore
per I'appellante. E comunque, poiché I'Ufficio Tesseramento competente ne aveva avallato il
tesseramento, appariva eccessiva la punizione sportiva della perdita della gara. L'A.S. Ginosa
presentava, a sua volta, deduzioni scritte, con le quali insisteva per la conferma della delibera
impugnata ex adverso. Ciò premesso, osserva la C.A.F. che il gravame è infondato. Deve anzitutto
rilevarsi che è priva di pregio I'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso alla
Commissione Disciplinare in quanto I'art. 37 comma 3 C.G.S. - che deve essere raccordato
all'art. 18 comma 4 - stabilisce che i reclami presentati, nell'ambito dell'attività dilettantistica e
giovanile, avverso al posizione di tesserati che abbiano preso parte a gara, non va preannunciato al
Giudice Sportivo nei termini di cui all'art. 18 nn. 2 e 3, ma proposto alla competente Commissione
Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° grado entro trenta giorni dalla disputa della gara - ciò che è
avvenuto regolamentare nella specie. Nè il gravame è accoglibile nel merito. La decisione
impugnata è invero esatta, ancorchè se ne debba rettificare la motivazione, visto che il riferimento
normativo deve correttamente effettuarsi all'art. 40 comma 2 N.O.I.F, secondo il quale gli iscritti
negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la
società per la quale prestano attività di tecnico.
Ora, che I'Abrescia sia tesserato quale allenatore dilettante è indiscusso tra le parti e risulta
documentato anche dalla dichiarazione del Settore Tecnico, cui I'appellante fa riferimento; anche se
deve subito osservarsi che la circostanza attestata nel documento (per cui, a quella data, peraltro
successiva alla disputa della gara in questione, I'Abrescia non risultava essere tesserato per alcuna
società) non ha il rilievo attribuitole dalI' A.S. Castellaneta: sià perché ciò che inibisce all' iscritto
nell'Albo degli allenatori dilettanti di tesserarsi come calciatore non è soltanto il concreto
svolgimento dell'attività di tecnico, ma anche I'atto oggettivo della iscrizione; sia perché la concreta
esplicazione di tale attività è attestata dalla documentazione in atti, d'onde emerge che per almeno
quattro gare l'Abrescia sia stato indicato come allenatore dell'A.S. Nuova Puglia Sport senza che sia
stata data la prova della falsità nella relativa indicazione nonché del fatto che tale circostanza sia
sempre sfuggita agli ufficiali di gara che dovevano controllare le liste presentate dalla detta società.
Resta quindi accertata la irregolarità del tesseramento dell'Abrescia quale calciatore, situazione che
si sarebbe potuta regolarmente verificare (tanto, almeno, finché costui non si cancelli dagli elenchi
degli allenatori dilettanti) solo per I'A.S. Nuova Puglia Sport, ovvero per quella stessa società che lo
aveva utilizzato come tecnico.
L'appello deve dunque essere respinto, con incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la
C.A.F. respinge I'appello come innanzi proposto dall'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) e
dispone I'incameramento della tassa versata.
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